Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine

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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio

N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001

6.1.24 Liquidazione ufficiale in caso di rinuncia da parte di tutti gli eredi istituiti

In caso di rinuncia alla successione da parte di tutti gli eredi istituiti, di norma rinunciano anche gli eredi legittimi e la successione è liquidata dall’ufficio dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC). Sarebbe opportuno istituire una regola analoga all’articolo 196 LEF, secondo cui, se tutti gli eredi istituiti rinunciano alla successione, essa viene liquidata dall’ufficio dei fallimenti, a meno che un erede legittimo non dichiari di accettarla666.

6.1.25 Saldo della liquidazione in seguito a rinuncia

Il saldo restante dalla liquidazione di una successione oggetto di rinuncia va, una volta pagati i debiti, agli aventi diritto come se non avessero rinunciato (art. 573 cpv. 2 CC). Succede frequentemente che una successione che non è manifestamente oberata sia oggetto di rinuncia e che gli eredi beneficino così, in modo scioccante, delle vantaggiose tariffe ufficiali di una liquidazione da parte dell’ufficio dei fallimenti. Sarebbe pertanto opportuno riflettere su una modifica dell’articolo 573 capoverso 2 CC667.

6.1.26 Protezione dei creditori e contratto di rinuncia

I creditori di un erede oberato che rinuncia alla successione al fine di arrecare loro pregiudizio, possono contestare la rinuncia (art. 578 cpv. 1 CC). Sarebbe opportuno esaminare la possibilità di aggiungere la facoltà di contestare anche un contratto di rinuncia alla successione (art. 495 CC)668. Sarebbe benvenuta anche l’aggiunta di un capoverso 3 all’articolo 524 CC, che preveda che l’amministrazione del fallimento e i creditori della successione in possesso di un certificato di carenza di beni possano promuovere un’azione di riduzione del contratto di rinuncia669.

6.1.27 Prolungamento del termine per chiedere il beneficio d’inventario

Il termine di un mese previsto dall’articolo 580 capoverso 2 CC è troppo breve e dovrebbe essere prolungato ad almeno tre mesi, sempreché non si sia già proceduto a un inventario ufficiale670.

6.1.28 Soppressione del principio dell’unanimità per le decisioni della comunione ereditaria

Dovrebbe essere possibile prendere le decisioni con una maggioranza dei due terzi per evitare situazioni di blocco671.

666 ZH (pag. 8).

667 BS (pag. 3); bavaab (pag. 5).

668 AR (pag. 4).

669 AK BS (pag. 14).

670 AK BS (pag. 17).

671 Solenthaler (pag. 1).