Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
6.1.34 Debitori dell’obbligo di collazione
Si dovrebbero chiarire le condizioni dell’obbligo di collazione del coniuge superstite nei confronti dei discendenti (art. 626 cpv. 2 CC)681, così come la questione dell’obbligo di collazione degli eredi istituiti682.
6.1.35 Coniuge superstite come creditore dell’obbligo di collazione
La legge dovrebbe precisare se il coniuge superstite possa o meno essere creditore dell’obbligo di collazione nei confronti dei discendenti (art. 626 cpv. 2 CC), dato che la dottrina è divisa su questo tema683.
6.1.36 Collazione in caso d’incapacità e di rinuncia
Si dovrebbe esaminare se estendere ad altri eredi l’obbligo di collazione delle liberalità fatte a eredi che hanno perso tale qualità, obbligo che secondo il testo di legge attuale risulta limitato ai discendenti, anche se tali liberalità non sono loro pervenute (art. 627 cpv. 2 CC)684.
6.1.37 Peculiarità dell’azione di collazione
L’erede soggetto a collazione può scegliere se conferire in natura la cosa ricevuta o imputarne il valore sulla sua quota ereditaria (art. 628 cpv. 1 CC). I dettagli di questo diritto sono controversi in dottrina e il nuovo diritto potrebbe fornire delle precisazioni in particolare sul contenuto delle conclusioni dell’azione di collazione, sulla possibilità di trasferire tale scelta nel caso in cui il debitore non proceda e sulle modalità d’esecuzione della collazione685.
6.1.38 Precisazione dell’obbligo di collazione delle spese per l’educazione e l’istruzione dei figli
Sarebbe opportuno precisare cosa intende il legislatore per spese che eccedono «la misura consueta» e diventano quindi oggetto di un obbligo di collazione ai sensi dell’articolo 631 capoverso 1 CC. Le spese relative a un obbligo legale di mantenimento, ad esempio, dovrebbero essere escluse686.
6.1.39 Equo prelevamento per i figli in tenera età o colpiti da infermità
La regola secondo cui ai figli in tenera età o colpiti da infermità deve essere concesso un equo prelevamento nella divisione (art. 631 cpv. 2 CC) pone notevoli problemi nella pratica. Dato che essi sono di norma protetti dal diritto delle assicurazioni sociali, tale disposizione potrebbe essere abrogata687.
681 bavaab (pag. 4); WengerPlattner (pag. 14).
682 WengerPlattner (pag. 14).
683 UNI BS (pag. 28); WengerPlattner (pag. 14).
684 WengerPlattner (pag. 14).
685 UNI BS (pag. 29).
686 UNI BS (pag. 28).
687 AR (pag. 4).