Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine

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(frasi EUH) e indicazioni di pericolo supplementari che devono figurare sull’etichetta di alcune miscele;

− allegato III: contiene le frasi H del sistema GHS dell’ONU e le frasi EUH e gli elementi supplemen-

tari dell’etichetta dell’allegato II in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea;

− allegato IV: elenco dei consigli di prudenza; contiene nella parte 1 una panoramica della classifi-

cazione delle frasi P del sistema GHS dell’ONU relativo alle classi e alle categorie di pericolo, mentre nella parte 2 sono elencate tutte le frasi P in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea;

− allegato V: contiene i pittogrammi di pericolo;

− allegato VI: classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose.

Dato che sono spesso adeguati al progresso tecnico, gli allegati tecnici del regolamento UE-CLP rilevanti per l’etichettatura sono inseriti tra le prescrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 1, la cui versione determinante può essere stabilita dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (v. commenti all’art. 85 e all’allegato 2).

Cpv. 2

Corrisponde all’attuale disposizione dell’articolo 40 (in combinato disposto con l’attuale allegato 1 numero 5). Anche in futuro i preparati che presentano rischi particolari devono essere etichettati in maniera adeguata. In Europa i requisiti corrispondenti sono stati trasposti dal diritto previgente nel regolamento UE-CLP (art. 25 par. 6 del regolamento UE-CLP in combinato disposto con le disposizioni di esecuzione dell’allegato II).

Cpv. 3

Estensione della disposizione ai preparati. I requisiti per le indicazioni del fabbricante e i requisiti linguistiche per l’etichettatura erano regolamentati in maniera identica nell’articolo 39 per i preparati etichettati secondo il sistema finora vigente.

Cpv. 4 e 5

Contenuto immutato.

Cpv. 6

Il contenuto è ripreso dall’attuale articolo 48 capoverso 1 lettera b, che viene abrogato. In tal modo viene garantito il proseguimento della prassi consolidata seguita finora.

Art. 11 (finora allegato 1 numero 5.6) Etichettatura di generatori aerosol

Le attuali disposizioni sui generatori aerosol restano rilevanti per i generatori aerosol che non rientrano nel campo d’applicazione della legge sulle derrate alimentari e sono perciò state riprese dall’attuale allegato 1 numero 5.6 e aggiornate. Inoltre è rinviato alla direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol modificata l’ultima volta dalla direttiva 2013/10/UE. Con questa modifica del 20 marzo 2013 la direttiva è adeguata al sistema GHS.

Art. 12 (finora art. 34c) Deroghe alle disposizioni di etichettatura

Cpv. 1 lett. a e b

Come finora (art. 34c), anche con il nuovo sistema di etichettatura deve essere possibile, in singoli casi motivati, richiedere deroghe alle disposizioni di etichettatura. La nuova disposizione riprende il tenore dall’attuale articolo 48a e si applicherà dal 1° giugno 2015 a sostanze e preparati.

Cpv. 1 lett. c

Nell’elenco delle possibili motivazioni per richiedere una deroga è introdotta la lettera c. Dato che sia l’OPChim sia il regolamento UE-CLP definiscono deroghe al proprio campo d’applicazione tramite rimandi alla normativa speciale corrispondente (ad es. su medicinali, mangimi, derrate alimentari con additivi) è possibile che in singoli casi (quando la normativa speciale europea e svizzera presentano differenze nel campo d’applicazione) determinati prodotti siano esclusi dal campo d’applicazione del

Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i