Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine
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regolamento UE-CLP, ma non da quello dell’OPChim. L’introduzione della nuova lettera c permette di evitare gli ostacoli al commercio che potrebbero presentarsi in questi casi.
Art. 13 (finora art. 34d) Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi per l’esportazione
L’articolo 34d veniva già applicato per analogia anche ai preparati (con rimando all’art. 34e).
Art. 14 (finora 43) Utilizzazione di un nome chimico alternativo
Cpv. 4
Questo articolo è stato ripreso dal regolamento REACH e introdotto a seguito di un’armonizzazione delle normative per le sostanze «non phase-in» (cfr. art. 24 (8) CLP e art. 119 (2) lett. f REACH).
Art. 15 (finora 44) Domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo
Cpv. 1
Nel nuovo capoverso 1 viene definito il modo in cui deve essere presentata la domanda.
Sezione 4: Scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza per sostanze e preparati
Art. 16 (finora art. 50a cpv. 1–3) Obbligo di elaborare uno scenario di esposizione
Contenuto immutato.
Art. 17 (finora art. 50a cpv. 4) Requisiti per l’elaborazione di scenari d’esposizione
Contenuto immutato.
Art. 18 (finora art. 51) Scopo della scheda di dati di sicurezza
Contenuto immutato.
Art. 19 (finora art. 52) Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza
Adeguamento alla terminologia dell’articolo 21.
Art. 20 (finora art. 53) Requisiti per le schede di dati di sicurezza e la loro stesura
Cpv. 1
I requisiti dettagliati per le informazioni dei singoli capitoli della scheda di dati di sicurezza sono elencati nell’allegato II del regolamento UE-REACH. Dato che è spesso adeguato al progresso tecnico, questo allegato è inserito tra le prescrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 3 che possono essere aggiornate dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (v. commenti all’art. 85 e all’allegato 2).
Annotazione sul capoverso 3 (finora 5)
Durante l’indagine conoscitiva sulla quarta revisione dell’OPChim è stato fatto notare che sarebbe opportuno stabilire le conoscenze tecniche necessarie per la redazione delle schede di dati di sicurezza. La qualità delle schede di dati di sicurezza ne guadagnerebbe sicuramente, tuttavia va tenuto presente che anche l’UE non ha definito requisiti in materia. Nell’ottica della LOTC, una misura unilaterale di questo tipo presuppone che sia presa in esame una modifica della OIPPE. Se si procede a una modifica della OIPPE ne uscirebbe penalizzato il mercato svizzero, mentre se non si procede a una sua modifica verrebbero creati ostacoli al commercio. Data l’attuale situazione è quindi meglio non ricorrere alla possibilità di definire requisiti per la redazione della scheda di dati di sicurezza.
Art. 21 (finora art. 54) Obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza
Cpv. 1
La disposizione per il commercio al dettaglio (su richiesta; finora art. 54 cpv. 3) è stata inserita come ultima frase al capoverso 1.
Art. 22 (finora art. 55) Aggiornamento
Contenuto immutato.
Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i