Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 23 (finora art. 56) Obbligo di conservare le schede
Contenuto immutato.
Capitolo 2: Notifica e comunicazione di nuove sostanze
Sezione 1: Notifica di nuove sostanze
Art. 24 (finora art. 16) Obbligo di notifica
Semplice adeguamento formale per mettere meglio in evidenza le situazioni in cui una nuova sostanza è sottoposta a notifica, in particolare quando è contenuta un preparato.
Dato che il numero di nuove sostanze notificate in Svizzera era molto inferiore a quello delle sostanze «non phase-in» registrate in conformità al regolamento UE-REACH, le autorità ritengono che molte nuove sostanze immesse sul mercato contenute in un preparato non siano state notificate, probabilmente per una mancanza di attenzione alle esigenze legali.
Art. 25 (finora art. 16a) Quantità determinante di sostanza
Contenuto immutato.
Art. 26 (finora art. 17) Eccezioni all’obbligo di notifica
Cpv. 1 lett. a
La formulazione vigente di questa eccezione non è abbastanza precisa e lascia supporre che tutte le nuove sostanze contenute in un polimero in concentrazione inferiore al 2 per cento del peso non siano sottoposte a notifica. Di fatto si tratta di escludere unicamente le unità monometriche o altre sostanze legate chimicamente a un polimero come indicato all’articolo 6 paragrafo 3 del regolamento UE-REACH. La modifica adatta l’eccezione al testo del regolamento UE-REACH.
Cpv. 1 lett. j
Questa nuova eccezione riprende l’eccezione prevista all’articolo 2 paragrafo 6 lettera c del regolamento UE-REACH. Una nuova sostanza notificata in Svizzera, esportata e poi reimportata, eventualmente all’interno di un preparato, è esentata da una seconda notifica. L’importatore deve dimostrare che la sostanza reimportata è la stessa di quella notificata. L’ordinanza non precisa in che forma debba avvenire questa dimostrazione.
Cpv. 3 (nuovo)
In seguito alla revisione dell’OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2012, e all’abrogazione dell’articolo 62 concernente specificatamente l’annuncio di nuove sostanze vi era una certa incertezza sulle nuove sostanze non sottoposte a notifica. L’introduzione del capoverso 3 ha lo scopo di chiarire la situazione precisando che le nuove sostanze non assoggettate a notifica, perché immesse sul mercato in quantità inferiori a una tonnellata all’anno, sono sottoposte all’obbligo di annuncio se soddisfano i criteri di cui all’articolo 48, ovvero se sono pericolose, PBT o vPvB.
In questo caso la nuova sostanza deve essere annunciata in quanto tale anche se viene immessa sul mercato contenuta in un preparato o un oggetto dal quale è destinata ad essere liberata in condizioni di impiego normali o ragionevolmente prevedibili, come è il caso per l’obbligo di notifica (art. 24). Questo è indicato al capoverso 3 dall’espressione «secondo l’articolo 48».
Art. 27 (finora art. 18) Forma e contenuto della notifica
Cpv. 1
Come per la registrazione secondo il regolamento REACH, le notifiche delle nuove sostanze devono avvenire in forma elettronica. Il formato richiesto dall’organo di notifica è il formato IUCLID, com’è il caso anche nell’UE. La lettera accompagnatoria può essere inviata in forma cartacea o elettronica con firma certificata (legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03).
Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i