Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine
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Cpv. 3 (nuovo)
Adeguamento all’obbligo di notifica (art. 27 cpv. 5) e all’articolo 9 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH che prevede la stessa possibilità. Come per la notifica, anche per la comunicazione alle autorità deve essere possibile richiedere, in singoli casi, altri rapporti d’esame sempreché siano disponibili e possano essere procurati con un onere sopportabile.
Sezione 4: Procedura per la notifica e la comunicazione
Art. 36 (finora art. 27) Conferma di ricezione e inoltro dei documenti
Contenuto immutato.
Art. 37 (finora art. 28) Verifica della notifica o della comunicazione
Cpv. 2 (nuovo)
L’articolo 16 LPChim prevede che le nuove sostanze soggette a notifica siano sottoposte anche a una valutazione dei rischi, ma senza precisare quando questa deve essere effettuata. Il nuovo capoverso 2 ha lo scopo di indicare che, in certi casi specifici, può essere effettuata una valutazione mirata dei rischi al momento della verifica della documentazione di notifica di una nuova sostanza.
Una valutazione dei rischi approfondita richiede spesso informazioni supplementari e comportano un ritardo di diversi mesi. L’esperienza dei servizi di valutazione mostra, tuttavia, che ci sono situazioni particolari in cui, durante la valutazione della documentazione di notifica e nello stesso lasso di tempo, è possibile valutare un rischio specifico e definire misure mirate di riduzione dei rischi. Ad esempio se dalla documentazione di notifica risulta una mutagenicità positiva e l’utilizzazione prevista della sostanza non è limitata a un’attività professionale, le autorità possono vietare che sia fornita agli utilizzatori privati, almeno finché tale proprietà non è stata valutata in maniera più approfondita.
Naturalmente è più efficace, sia per le autorità, sia per il notificante, che il risultato di tale valutazione mirata dei rischi sia comunicata in una sola fase, ovvero al momento dell’accettazione della notifica (v. art. 39 cpv. 2). Ad esempio, come indicato all’articolo 16 LPChim, il notificante sarà informato e sentito in merito ai provvedimenti proposti per ridurre i rischi prima che sia presa una decisione. Invece, per rispettare la procedura di notifica, non si esigerà lo svolgimento di ulteriori analisi (art. 16 cpv. 1 LPChim) in questa fase di valutazione dei rischi, fatto salvo naturalmente se la documentazione di notifica deve essere completata ai sensi dell’articolo 38 capoverso 2.
Questo nuovo capoverso non introduce nuove esigenze per il notificante né nuovi obblighi per le autorità. Consente di agire in situazioni specifiche, ma non introduce una valutazione sistematica dei rischi nel quadro della valutazione della documentazione di notifica.
Art. 38 (finora art. 29) Completamento della documentazione
Cpv. 2
L’articolo 39 (finora art. 30) indica che l’esame della documentazione di notifica ha lo scopo di verificare che i documenti siano completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza. Di conseguenza è necessario inserire il termine «rischi» anche nell’articolo 38 capoverso 2.
Art. 39 (finora art. 30) Accettazione della notifica o della comunicazione
Cpv. 2
Se una valutazione mirata dei rischi è stata effettuata parallelamente alla valutazione della notifica e devono essere ordinati provvedimenti per ridurre i rischi, questi saranno menzionati nella decisione concernente l’accettazione della notifica.
Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i