Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine

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Art. 40 (finora 31) Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di notifica

Abrogazione del capoverso 2, v. allegato 1.

Art. 41 (finora art. 32) Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di comuni-

cazione

Contenuto immutato.

Capitolo 3: Requisiti per gli esami

Art. 42 (finora art. 33) Principio

Cpv. 1

Si precisa che si tratta degli esami necessari alla valutazione dei rischi e dei pericoli di sostanze e preparati.

Art. 43 (finora art. 34) Requisiti

Cpv. 1

I metodi d’esame intesi a determinare le proprietà di sostanze e preparati hanno un carattere chiaramente tecnico. Dato che sono inoltre spesso adeguate al progresso tecnico, sono inseriti tra le prescrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 2 che possono essere aggiornate dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (v. commenti all’art. 85 e all’allegato 2).

Titolo terzo: Obblighi del fabbricante dopo l’immissione sul mercato

Capitolo 1: Considerazione delle nuove conoscenze ai fini della valutazione, classificazione ed etichettatura

Art. 44 (finora art. 57) Nuova valutazione di sostanze, preparati e oggetti

Il testo viene armonizzato meglio con l’articolo 30 del regolamento UE-CLP, riferito anch’esso all’etichettatura. La nuova valutazione secondo l’articolo 44 continua a dover essere eseguita dal fabbricante direttamente all’insorgere di nuove conoscenze e in concomitanza con un’eventuale nuova classificazione e la relativa etichettatura dei prodotti appena fabbricati (importati).

Non viene invece stabilito né all’articolo 44 OPChim né all’articolo 30 del regolamento UE-CLP che cosa succede con i prodotti già etichettati prima dell’insorgere di nuove conoscenze (problematica della liquidazione delle scorte). In generale ciò non è neanche possibile dato che, oltre alla nuova classificazione dei pericoli e alla nuova etichettatura, nel caso concreto, possono essere importanti anche altri aspetti (basati sui rischi) per la liquidazione delle scorte. Ad esempio, oltre al genere e alla gravità del pericolo, può risultare importante esaminare se la forma del prodotto immessa sul mercato oppure l’impiego previsto del prodotto hanno un’incidenza sul nuovo pericolo oppure se la nuova classificazione ed etichettatura hanno conseguenze per l’utilizzazione (divieto di fornitura a privati, esclusione dalla vendita a libero servizio). Perciò il fabbricante, nell’ambito del controllo autonomo, deve assumersi la responsabilità di decidere in merito non solo alla nuova classificazione ed etichettatura, ma anche alle conseguenze che nel singolo caso ne risulterebbero dalla liquidazione delle scorte.

Art. 45 (finora art. 58) Aggiornamento e conservazione dei documenti

Contenuto immutato.

Capitolo 2: Informazioni ulteriori e rapporti d’esame complementari per le nuove sostanze

Art. 46 (finora art. 59) Informazioni ulteriori

Cpv. 1

Nel nuovo capoverso 1 viene definito come devono essere inserite le informazioni ulteriori.

Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i