Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 47 (finora art. 60) Informazioni da sottoporre a seconda delle quantità

Contenuto immutato.

Capitolo 3: Obbligo di annuncio

Art. 48 (finora art. 61) Sostanze e preparati soggetti all’obbligo di annuncio

Contenuto immutato.

Art. 49 (finora art. 64) Contenuto dell’annuncio

Alla lettera b è eliminato il riferimento alla direttiva 1999/45/EG, in modo che rimanga solo il riferimento al regolamento UE-CLP.

Osservazione

Nell’ambito dell’ultima revisione dell’OPChim è stata annunciata una modifica dell’articolo 49 (finora

64) in concomitanza con i lavori dell’articolo 45 paragrafo 4 del regolamento UE-CLP. Gli sviluppi sul piano europeo in merito all’attuazione dell’articolo 45 paragrafo 4 del regolamento UE-CLP (requisiti armonizzati per l’annuncio di preparati per centri di informazione tossicologica) continuano ad essere seguiti da vicino. Tuttavia, al momento non è disponibile un progetto della Commissione per un allegato supplementare al regolamento UE-CLP.

In base alle discussioni in corso sarà principalmente l’entità dell’annuncio ad essere interessata dalle novità (requisiti per la dichiarazione delle sostanze contenute, rilevanti per la compilazione della scheda di dati di sicurezza, indicazione di scopi di impiego standardizzati, consegna di codici per attuare un riferimento univoco alla versione formulata del prodotto).

Art. 50 (finora art. 65) Annuncio esaustivo

Il riferimento alla direttiva 1999/45/EG è stato eliminato dato che la direttiva sarà abrogata il 1° luglio 2015. L’impiego di un nome che designa i principali gruppi funzionali non necessita di un elenco di riferimento, mentre un nome sostitutivo non si basa su criteri scientifici che consentono un collegamento al nome della sostanza: le autorità devono quindi autorizzare in anticipo una denominazione chimica alternativa secondo il procedimento di cui all’articolo 15.

Art. 51 (finora art. 66) Forma dell’annuncio e dell’annuncio esaustivo

Adattamento allo sviluppo tecnico: per l’annuncio deve essere impiegato lo strumento elettronico messo a disposizione dall’organo di notifica

(http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13950/14240/index.html?lang=it).

Art. 52 (finora art. 67) Modifiche

Contenuto immutato.

Art. 53 (finora art. 68) Forma particolare dell’adempimento dell’obbligo di annuncio

Contenuto immutato.

Art. 54 (finora art. 69) Eccezioni all’obbligo di annuncio

Contenuto immutato.

Titolo quarto: Regole di comportamento per l’utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 55 (finora art. 70) Rispetto delle indicazioni del fabbricante

Contenuto immutato.

Art. 56 (finora art. 71) Immissione nell’ambiente

Contenuto immutato.

Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i