Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine

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Art. 57 (finora art. 72) Custodia

Cpv. 6

L’esperienza mostra che gli utilizzatori hanno difficoltà a interpretare l’espressione «che non sono forniti a titolo commerciale» contenuta nell’articolo 57 capoverso 6 e nell’articolo 62 capoverso 3. Questi capoversi riguardano il travaso di sostanze o preparati chimici in un altro contenitore e la loro custodia all’interno di un’impresa o sul luogo di lavoro. La persona che travasa prodotti chimici in un nuovo contenitore per metterli in vendita diviene un fabbricante ai sensi dell’OPChim e deve soddisfare tutti i requisiti riguardanti la classificazione, l’imballaggio e l‘etichettatura.

Dato che si tratta di due articoli specifici in materia di custodia, le disposizioni speciali formulate in questi articoli non sostituiscono naturalmente i requisiti di etichettatura e di imballaggio per la messa a disposizione o la fornitura a terzi di cui agli articoli 8 e seguenti. Di conseguenza, l’espressione «che non sono forniti a titolo commerciale» può essere eliminata senza essere in contraddizione con le esigenze connesse alla fornitura a titolo commerciale.

Art. 58 (finora art. 73) Obblighi particolari in caso di fornitura di sostanze e preparati

Il termine «destinatario» è soppresso dato che l’obbligo di interpretazione della scheda di dati di sicurezza è connesso alla consegna della stessa.

Art. 59 (finora art. 74) Persona di contatto per i prodotti chimici

Contenuto immutato.

Art. 60 (finora art. 75) Pubblicità

Contenuto immutato.

Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

Art. 61 (finora art. 76) Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

Contenuto immutato.

Art. 62 (finora art. 77) Conservazione

Cpv. 3

V. commento all’articolo 57.

Art. 63 (finora art. 78) Esclusione della vendita a libero servizio

Cpv. 2 lett. b

Lo scopo dell’esclusione dalla vendita a libero servizio è quello di garantire che il cliente sia informato esplicitamente in maniera appropriata sui pericoli, i rischi e i provvedimenti per ridurre i rischi nell’utilizzazione della sostanza o del preparato. Se questo è garantito, ad esempio se alla cassa il cliente è informato al momento della lettura del codice a barre, l’esclusione della vendita a libero servizio non è proporzionato.

Art. 64 (finora art. 79) Limitazioni della fornitura

L’articolo è adeguato alla terminologia degli articoli 13–19 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). Al capoverso 2 l’espressione usata finora «persone maggiorenni» è sostituita con «persone che hanno l’esercizio dei diritti civili». Al capoverso 3 la fornitura a persone minorenni è collegata alla capacità di discernimento.

Art. 65 (finora art. 80) Obblighi particolari concernenti la fornitura

Cpv. 2

Il capoverso 2 è adeguato sul piano terminologico al capoverso 1 («esplicitamente» invece di «in modo adeguato»). In entrambi i casi deve essere garantita un’informazione adeguata.

Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i