Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Ordinanza

3 Il DFI può, d’intesa con il DATEC e il DEFR, stabilire le conoscenze scientifiche necessarie per la stesura delle schede di dati di sicurezza.

Art. 21 Obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza

1 Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati secondo l’articolo 19 a utilizzatori professionali o a commercianti deve consegnare loro una scheda di dati di sicurezza aggiornata. Nell’ambito del commercio al dettaglio la scheda di dati di sicurezza deve essere trasmessa solo su domanda.

2 La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:

a. in caso di fornitura di una sostanza o un preparato ai sensi dell’articolo 19 lettere a–c: al più tardi al momento della prima fornitura e, su domanda, in caso di forniture successive;

b. in caso di fornitura di un preparato ai sensi dell’articolo 19 lettere d–g: su domanda.

3 La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:

a. a titolo gratuito;

b. nelle lingue ufficiali desiderate dall’utilizzatore professionale o dal commerciante o, di comune intesa, in un’altra lingua; l’allegato alla scheda di dati di sicurezza può essere redatto in inglese;

c. su supporto elettronico o cartaceo; su domanda dell’utilizzatore professionale o del commerciante, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata su supporto cartaceo.

Art. 22 Aggiornamento

1 Qualora siano disponibili nuove informazioni importanti, il fabbricante deve tempestivamente aggiornare la scheda di dati di sicurezza.

2 Il fornitore deve consegnare la scheda di dati di sicurezza aggiornata agli utilizzatori professionali o ai commercianti ai quali ha fornito la sostanza o il preparato in questione negli ultimi 12 mesi.

3 Il capoverso 2 non si applica alle schede di dati di sicurezza aggiornate se sono consegnate nell’ambito del commercio al dettaglio.

Art. 23 Obbligo di conservare le schede

L’utilizzatore professionale o il commerciante è tenuto a conservare la scheda di dati di sicurezza fintanto che nella sua azienda si utilizza la sostanza o il preparato in questione.

2.4 Capitolo 2: Notifica e comunicazione di nuove sostanze

2.4.1 Sezione 1: Notifica di nuove sostanze

Art. 24 Obbligo di notifica