Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Prodotti chimici
Art. 19 Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza
Se vi è un obbligo di consegna secondo l’articolo 21, il fabbricante deve redigere una scheda di dati di sicurezza per le sostanze e i preparati seguenti:
a. le sostanze e i preparati pericolosi;
b. le sostanze PBT o vPvB;
c. le sostanze che figurano nell’allegato 3;
d. i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente in un’unica concentrazione pari o superiore all’1,0 per cento del peso (preparati non gassosi) o allo 0,2 per cento del volume (preparati gassosi);
e. i preparati contenenti almeno una sostanza PBT o vPvB in un’unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso;
f. i preparati contenenti almeno una sostanza che figura nell’allegato 3 in un’unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso;
g. i preparati contenenti almeno una sostanza per la quale è stabilito un valore limite d’esposizione sul luogo di lavoro nella direttiva 2000/39/CE30, 2006/15/CE31 o 2009/161/UE32.
Art. 20 Requisiti per le schede di dati di sicurezza e la loro stesura
1 La scheda di dati di sicurezza deve essere redatta secondo le prescrizioni tecniche definite nell’allegato 2 numero 3.
2 Gli scenari d’esposizione elaborati secondo l’articolo 16 o che figurano nella relazione sulla sicurezza chimica (art. 28) devono essere allegati alla scheda di dati di sicurezza.
30 Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell’8 giu. 2000, relativa alla messa a punto di valori limite indicativi di esposizione professionale in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro, GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2009/161/UE, GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87. Questo testo può essere consultato all’indirizzo Internet: www.cheminfo.ch
31 Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 feb. 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE, GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36. Questo testo può essere consultato all’indirizzo Internet: www.cheminfo.ch.
32 Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dic. 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87. Questo testo può essere consultato all’indirizzo Internet: www.cheminfo.ch