Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Ordinanza

h. l’etichettatura del preparato;

i. gli impieghi previsti del preparato;

j. lo stato dell’aggregato;

k. se del caso, la scheda di dati di sicurezza.

3 L’organo di notifica decide in merito alla domanda d’intesa con i servizi di valutazione.

2.3 Sezione 4: Scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza per sostanze e preparati

Art. 16 Obbligo di elaborare uno scenario di esposizione

1 Il fabbricante di una sostanza esistente che soddisfa i criteri di cui all’articolo 14 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH28 ed è fornita in quanto tale a terzi in una quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno deve elaborare per ogni impiego identificato della sostanza uno scenario d’esposizione.

2 Chi acquista una sostanza per la quale sono stati elaborati scenari d’esposizione e la fornisce a terzi a titolo commerciale, in quanto tale o in un preparato, in una quantità pari o superiore a una tonnellata all’anno, per un’utilizzazione non descritta nella scheda di dati di sicurezza, deve elaborare uno scenario d’esposizione per questa utilizzazione.

3 Il capoverso 2 non si applica se:

a. lo scenario d’esposizione per la nuova utilizzazione comprende esclusivamente le condizioni descritte nello scenario d’esposizione della scheda di dati di sicurezza;

b. la sostanza è presente nel preparato in concentrazione inferiore ai limiti menzionati nell’articolo 27 capoverso 3;

c. la sostanza è utilizzata per scopi di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi.

Art. 17 Requisiti per l’elaborazione di scenari d’esposizione

Gli scenari d’esposizione devono essere elaborati conformemente alle disposizioni dell’allegato I numero 5.1 del regolamento UE-REACH29.

Art. 18 Scopo della scheda di dati di sicurezza

La scheda di dati di sicurezza serve a fare in modo che gli utilizzatori professionali e i commercianti adottino le misure necessarie alla protezione della salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla protezione dell’ambiente.

28 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

29 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.