Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Ordinanza

c. le sostanze la cui quantità determinante secondo l’articolo 25 è inferiore a una tonnellata all’anno;

d. le sostanze immesse sul mercato in quantità inferiori a una tonnellata all’anno, se sono impiegate esclusivamente per la ricerca e lo sviluppo scientifici;

c. le sostanze che un fabbricante immette sul mercato:

1. esclusivamente per scopi di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi,

2. al massimo nella quantità necessaria per detto scopo, e

3. al massimo per cinque anni; su richiesta motivata, l’organo di notifica può, d’intesa con i servizi di valutazione, prorogare tale termine per un periodo di cinque o dieci anni;

f. le sostanze esclusivamente impiegate come sostanze di partenza, principi attivi o additivi nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli alimenti per animali;

g. le sostanze acquistate in Svizzera;

h. i prodotti intermedi sempreché non siano sostanze monomeriche;

i. le sostanze elencate nell’allegato V del regolamento UE-REACH34;

j. le sostanze già state notificate, esportate e reimportate dallo stesso o da un altro fabbricante della medesima catena di distribuzione, se questo può provare che:

1. si tratta della stessa sostanza;

2. per la sostanza esportata, ove vi sia un obbligo secondo l'articolo 19, gli è stata trasmessa una scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 20.

2 Se vi è motivo di ritenere che una determinata sostanza esclusa dall’obbligo di notifica secondo il capoverso 1 possa costituire un pericolo per l’essere umano o l’ambiente, l’organo di notifica esige dal fabbricante, su richiesta di un servizio di valutazione, che presenti determinati rapporti d’esame. I requisiti per tali rapporti non possono esulare dal fascicolo tecnico di cui all’allegato 4 numero 7 lettera a, numero 8 lettera a e numero 9 lettera a.

3 Le sostanze pericolose, le sostanze PBT o vPvB per cui secondo il capoverso 1 lettere a–c non è necessaria una notifica sono soggette all’obbligo di annuncio secondo l’articolo 48.

Art. 27 Forma e contenuto della notifica

1 La notifica deve essere redatta in una lingua ufficiale o in inglese e presentata in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica. La lettera accompagnatoria deve essere redatta in una lingua ufficiale.

2 La notifica deve comprendere i seguenti dati e documenti:

essere visionato gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, o consultato all’indirizzo Internet: www.cheminfo.ch.

34 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.