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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 107Fedlex · Rapporto esplicativo

coincidono con quelle dei funghi commestibili normalmente in commercio. Tra gli "altri funghi", la presente ordinanza annovera ora anche il fungo Ganoderma lucidum (Reishi).

Le condizioni relative al tenore d’acqua massimo dei funghi commestibili secchi, della polvere di funghi e del granulato di funghi, i requisiti per quanto concerne la sbollentatura dei “funghi commestibili in conserve umide” e le disposizioni inerenti alle derrate alimentari con funghi commestibili pronte per la cottura sono state revocate. Tali prescrizioni non hanno nessuna rilevanza per la tutela della salute e sono ormai anacronistiche.

La sezione 3 si limita alla definizione delle conserve di frutta e verdura. L’articolo 9

dell’ordinanza sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture attualmente in vigore è stato stralciato, poiché si tratta di procedimenti tecnologici già descritti nella sezione 5 della nuova ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.

Le disposizioni relative alle confetture, alle gelatine e ai prodotti simili, elencate nella sezione 4, non hanno subito modifiche materiali rispetto al diritto previgente. Mediante la decisione 2010/228/UE8 della Commissione, la confettura e la gelatina di noni sono state autorizzate quale “novel food” e di conseguenza sono disciplinate nella nuova ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari.

La frutta utilizzata per la produzione di confetture deve soddisfare i requisiti stabiliti dalla legislazione sulle derrate alimentari.

Nell’ambito dell’UE, nella categoria delle “sorte di zuccheri” utilizzate per la preparazione di confetture, confetture extra, gelatine, gelatine extra e marmellate rientra, oltre alle sorte di zuccheri secondo il diritto svizzero, anche il dolcificante alla frutta. Per questo motivo, nella presente ordinanza è stato aggiunto il dolcificante alla frutta come possibile ingrediente dei prodotti in questione.

Capitolo 6: Prodotti di confetteria

Art. 51-60/allegati 5-7

Nella sezione 1 sono regolamentati il cacao, i cioccolati e gli altri prodotti di cacao e di cioccolato. Per queste categorie di prodotti sono state riprese le disposizioni previgenti senza alcuna modifica materiale. Le definizioni dei diversi prodotti annoverati in questo capitolo e i rispettivi requisiti figurano però ora nell’allegato 5: si tratta di un adeguamento anche sotto il profilo strutturale alla direttiva 2000/36/CE9. Le disposizioni dettagliate in merito alla denominazione specifica contenute nell’articolo 52 capoversi 1 e 2 della vigente ordinanza sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao sono state eliminate.

La sezione 2 verte sugli altri prodotti di confetteria (articoli di confetteria e dolciumi) citati nell’OAdd. A queste disposizioni, riprese dal diritto previgente, non sono state apportate modifiche materiali. Vengono ora definite le gomme da masticare (art. 57), menzionate esplicitamente nella nuova legge sulle derrate alimentari. A questo tipo di prodotto è anche associata una posizione specifica nell'allegato 3 dell’ordinanza sugli additivi attualmente in vigore.

Essendo ora considerata un aroma, la coffeina non è oggetto della presente ordinanza.

Eventuali aggiunte di coffeina devono soddisfare i requisiti generali stabiliti, cioè devono es-

8 Decisione 2010/228/UE della Commissione, del 21 aprile 2010, che autorizza l’immissione sul mercato di purea e concentrato dei frutti di Morinda citrifolia quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) N. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 102 del 23.04.2010, pag. 49.

9 Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, GU L 197 del 03.08.2000, pagg. 19 -25; modificata da ultimo il 29.10.2013, GU L 287, pagg. 1-4.