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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 106Fedlex · Rapporto esplicativo
ri (OIDerr). Questo capitolo contiene una precisazione in merito all'indicazione del Paese di produzione solamente per quanto riguarda le miscele di olio d'oliva di Paesi diversi.
Le disposizioni riguardanti i grassi da spalmare sono state conformate al regolamento (UE) N. 1308/2013. Ora sono disciplinati anche le miscele di grassi da spalmare e i relativi requisiti.
Capitolo 4: Gelato commestibile
Art. 15-18/allegato 2
La nuova ordinanza fornisce una definizione di gelato commestibile e ne stabilisce i requisiti (finora elencati nel capitolo 5 dell’ordinanza sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao). Le norme previgenti non hanno subito modifiche materiali, ma seguono un ordine diverso. Le disposizioni di carattere generale figurano negli articoli, mentre i singoli tipi di gelato (specialità) e i rispettivi requisiti sono ora elencati nell'allegato 2.
In base all’ordinanza sui requisiti igienici (ORI)7, il gelato commestibile non è considerato una derrata alimentare surgelata.
Capitolo 5: Frutta, verdura, funghi commestibili e prodotti derivati
Art. 19-50/allegati 3 e 4
Le disposizioni vigenti per la frutta, la verdura e i prodotti derivati sono riunite nel capitolo 5 insieme a quelle sui funghi commestibili e gli altri funghi. Non sono state apportate modifiche materiali.
I requisiti per la verdura nell’articolo 6 dell’ordinanza sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture attualmente in vigore (la verdura deve essere pulita, intatta e tipica della sua varietà, normalmente sviluppata e matura per il raccolto nonché, se è stata lavata, ben sgocciolata) sono stati abrogati. Questi prodotti non pongono problemi sotto il profilo sanitario e di conseguenza soddisfano i requisiti normativi fondamentali. Tali prescrizioni non hanno nessuna rilevanza per la tutela della salute e sono ormai anacronistiche.
Le alghe (alghe verdi, marroni e rosse) e i germogli commestibili non sono più regolamentati in una sezione separata, ma figurano come specie di verdura nell'art. 22 cpv. 2 lett. i (alghe) e j (germogli). Sotto il profilo materiale, le rispettive definizioni sono tuttavia rimaste invariate.
Il termine "germogli" è da intendersi come una definizione generica, che include, oltre ai germogli in senso stretto, anche i germogli embrionali e il crescione. L'ordinanza sui requisiti igienici detta le condizioni specifiche in materia di igiene che devono soddisfare i germogli e i germogli embrionali e stabilisce con precisione quali prodotti possono essere considerati germogli.
Le microalghe commestibili, finora disciplinate nell’ordinanza sugli alimenti speciali, sono trattate nell'art. 24. Questa categoria contempla ora anche l'alga Aphanizomenon flos-aquae (alghe AFA), che può contenere al massimo 2 microgrammi di microcistine per razione giornaliera per gli adulti.
Le norme in vigore per i funghi commestibili sono state riprese nella sezione 2. È stata inoltre introdotta la categoria degli “altri funghi”. La definizione e le proprietà degli “altri funghi” non
7 RS….