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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo
Sono inoltre sottoposti all’ordinanza lo sciroppo d’acero (che attualmente rientra nel campo di applicazione dell’ordinanza sulle bevande analcoliche, RS 817.022.111), le microalghe e il lievito alimentare (ordinanza sugli alimenti speciali, RS 817.022.104). Dall’ordinanza concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti (RS 817.022.105) sono state riprese le disposizioni inerenti agli oli e grassi vegetali tradizionali e ai grassi da spalmare.
Le norme relative ai nuovi oli commestibili, inserite con la revisione del 1° gennaio 2014 nell’ordinanza concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti, come pure quelle riguardanti i nuovi tipi di derrate alimentari quali i semi di chia, saranno incorporate nella nuova ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari.
L’ordine delle categorie di derrate alimentari coincide con quello nell'allegato 3 sezione A dell’ordinanza del 25 novembre 2013 sugli additivi (OAdd)1 . Le singole disposizioni sono state raggruppate in maniera corrispondente. Per singole categorie di derrate alimentari, le definizioni e i requisiti sono stati volutamente riassunti nei rispettivi allegati ai fini di una più chiara visione d'insieme sugli articoli correlati e di una migliore leggibilità, ad esempio per quanto riguarda le sorte di zuccheri (nessuna modifica), il gelato commestibile ecc.
Capitolo 2: Semi oleosi
Art. 2
Sotto questo capitolo figura la definizione dei semi oleosi, che servono anche da materie prime per gli oli vegetali disciplinati nel successivo capitolo 3.
In qualità di "nuovo tipo di derrata alimentare", i semi di chia, finora annoverati tra i semi oleosi, sono ora regolamentati nell'ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari. Si tratta di "novel food" UE secondo la decisione di esecuzione 2013/50/UE2 della Commissione e secondo la decisione 2009/827/CE3 della Commissione.
Capitolo 3: Oli e grassi vegetali e prodotti derivati
Art. 3-14
Poiché i requisiti per gli oli vegetali non differiscono sostanzialmente da quelli per i grassi vegetali, queste due categorie di prodotti figurano sotto lo stesso capitolo. Le disposizioni relative ai "nuovi oli commestibili", introdotte in occasione della revisione del 23 novembre 2013, figurano ora nella nuova ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari.
I requisiti per gli oli d'oliva di tipo qualitativo sono stati adeguati a quelli dell'UE (regolamento di esecuzione N. 1335/20134, regolamento di esecuzione N. 1348/20135 e regolamento (UE) N. 1308/20136). Di principio, l'indicazione del Paese di produzione e delle materie prime è regolamentata nella nuova ordinanza del DFI relativa alle informazioni sulle derrate alimenta-
1 RS 817.022.31
2 Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 gennaio 2013, che autorizza un ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 21 del 24.1.2013, pag. 34.
3 Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2009, che autorizza l'immissione sul mercato dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 14.
4 Regolamento di esecuzione (UE) N. 1335/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) N. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, GU L 335 del 14.12.2013, pag. 14.
5 Regolamento di esecuzione (UE) N. 1348/2013 della Commissione del 16 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CEE) N. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, GU L 338 del 17.12.2013, pag. 31.
6 Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) N. 922.72, (CEE) N. 234/79, (CE) N. 1037/2001 e (CE) N. 1234/2007, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.