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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 104Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Derrate alimentari e nutrizione
Commento relativo all' ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)
I. Situazione iniziale
Questa nuova ordinanza contiene le disposizioni specifiche per le seguenti derrate alimentari di origine vegetale:
- semi oleosi
- oli e grassi vegetali e prodotti derivati
- Gelato commestibile
- frutta, verdura, funghi commestibili e prodotti derivati
- prodotti di confetteria (inclusi prodotti di cacao e di cioccolato)
- cereali, leguminose, prodotti di macinazione, paste alimentari
- articoli di panetteria
- sorte di zuccheri, prodotti da sorte di zuccheri
- sale commestibile, spezie, aceto, minestre, salse, maionese, prodotti per insalata e prodotti proteici
- budini e creme.
Le prescrizioni vigenti sono state sottoposte a esame e, se necessario, adeguate in base allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. Solo poche disposizioni hanno subito modifiche materiali, illustrate qui di seguito.
II. Commento alle singole disposizioni
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1
Il campo di applicazione della presente ordinanza comprende le derrate alimentari di origine vegetale, le derrate alimentari da esse ottenute e il sale commestibile. Esso raggruppa le cinque ordinanze seguenti attualmente in vigore:
ordinanza concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati (RS 817.022.109)
ordinanza sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao (RS 817.022.101)
ordinanza sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture (RS 817.022.107)
ordinanza concernente i funghi commestibili e il lievito (RS 817.022.106)
ordinanza sulle minestre, le spezie e l'aceto (RS 817.022.103), limitatamente alle derrate alimentari di origine vegetale