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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 104Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Derrate alimentari e nutrizione

Commento relativo all' ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)

I. Situazione iniziale

Questa nuova ordinanza contiene le disposizioni specifiche per le seguenti derrate alimentari di origine vegetale:

- semi oleosi

- oli e grassi vegetali e prodotti derivati

- Gelato commestibile

- frutta, verdura, funghi commestibili e prodotti derivati

- prodotti di confetteria (inclusi prodotti di cacao e di cioccolato)

- cereali, leguminose, prodotti di macinazione, paste alimentari

- articoli di panetteria

- sorte di zuccheri, prodotti da sorte di zuccheri

- sale commestibile, spezie, aceto, minestre, salse, maionese, prodotti per insalata e prodotti proteici

- budini e creme.

Le prescrizioni vigenti sono state sottoposte a esame e, se necessario, adeguate in base allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. Solo poche disposizioni hanno subito modifiche materiali, illustrate qui di seguito.

II. Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

Il campo di applicazione della presente ordinanza comprende le derrate alimentari di origine vegetale, le derrate alimentari da esse ottenute e il sale commestibile. Esso raggruppa le cinque ordinanze seguenti attualmente in vigore:

 ordinanza concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati (RS 817.022.109)

 ordinanza sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao (RS 817.022.101)

 ordinanza sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture (RS 817.022.107)

 ordinanza concernente i funghi commestibili e il lievito (RS 817.022.106)

 ordinanza sulle minestre, le spezie e l'aceto (RS 817.022.103), limitatamente alle derrate alimentari di origine vegetale