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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 108Fedlex · Rapporto esplicativo
sere innocue per la salute e caratterizzate conformemente all'ordinanza relativa alle informazioni sulle derrate alimentari. Di conseguenza non sono stati ripresi l’articolo 17 capoverso 2 e l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao oggi in vigore.
Capitolo 7: Cereali, leguminose, prodotti di macinazione, paste alimentari
Art. 61-73
Questo capitolo comprende le disposizioni relative ai cereali, alle leguminose, ai prodotti di macinazione e alle paste alimentari, finora contenute nell’ordinanza concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati. Non sono state apportate modifiche materiali.
Le norme riguardanti l'amido e la maltodestrina sono state abrogate, essendo diventate inutili in seguito all'abbandono del principio positivo.
Capitolo 8: Prodotti di panetteria
Art. 74-80
Nel capitolo 8 vengono elencati i requisiti per i prodotti di panetteria, che non hanno subito modifiche materiali. Essi sono attualmente disciplinati nell’ordinanza concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati.
Capitolo 9: Sorte di zuccheri, prodotti da sorte di zuccheri
Art. 81-92/allegati 8 e 9
Questo capitolo raggruppa le disposizioni inerenti alle sorte di zuccheri. Le seguenti sorte di zuccheri sono ora regolamentate nell'ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari: il trealosio, l’isomaltulosio e il D-tagatosio.
Essendo un prodotto sciropposo, lo sciroppo d’acero, finora annoverato nell’ordinanza sulle bevande analcoliche, figura in questo capitolo.
È stato modificato l'ordine degli articoli, ma non il loro contenuto materiale.
Capitolo 10: Sale commestibile, spezie, aceto, minestre, salse, maionese, prodotti per insalata e prodotti proteici
Art. 93-129/allegati 10 e 11
Rientrano sotto questo capitolo tutte le derrate alimentari non dolcificanti aggiunte ad altre derrate alimentari per conferire sapore (nel diritto vigente: ordinanza sulle minestre, le spezie e l'aceto), il lievito, incluso il lievito alimentare (nel diritto vigente: ordinanza concernente i funghi commestibili e il lievito, ordinanza sugli alimenti speciali), e i prodotti a base di proteine vegetali (nel diritto vigente: ordinanza concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati). Non sono state apportate modifiche materiali; l'ordine delle disposizioni è però cambiato.
In questo capitolo figurano ora anche le erbe aromatiche (in precedenza elencate tra le specie di verdura). A differenza delle spezie, si tratta di piante o parti di piante fresche e non essiccate, dall'aroma intenso, aggiunte alle derrate alimentari per renderle più saporite.