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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 120Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Sulla base di questa evoluzione, d'ora in avanti anche in Svizzera le informazioni relative all'assenza di glutine e al basso tenore di glutine sono disciplinate nella nuova ordinanza del DFI relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID). Infine le norme sui prodotti con aggiunta di fitosteroli si trovano in diversi regolamenti UE. Relativamente alla situazione svizzera pare opportuno disciplinare questi prodotti nell'ordinanza sulle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali.

II. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Per motivi di chiarezza i livelli di suddivisione sono stati aumentati rispetto all’ordinanza sugli alimenti speciali e sono stati introdotti dei capitoli. Questa modifica è stata dettata soprattutto dalla necessità di garantire una maggiore chiarezza del capitolo sugli alimenti per lattanti e di proseguimento e sulle altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età.

Art. 1: Oggetto

Questa ordinanza disciplina la composizione e le informazioni che devono essere fornite nell'ambito della distribuzione delle derrate alimentari necessarie per le persone con particolari esigenze nutrizionali (DAP). L'ordinanza disciplina anche la pubblicità di dette derrate alimentari.

Art. 2: Categorie di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali

Rispetto al diritto anteriore (art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sugli alimenti speciali) sono state create nuove categorie e altre sono state eliminate. Le categorie degli alimenti poveri di proteine e degli alimenti contenenti estratti di malto (ad es. Ovomaltina) sono una peculiarità svizzera. Per quanto riguarda gli alimenti poveri di proteine, si tratta piuttosto di un’indicazione nutrizionale; pertanto tali disposizioni sono state spostate nelle indicazioni nutrizionali dell’allegato 13 della nuova OID. Poiché la categoria degli alimenti contenenti estratti di malto non è più attuale, è stato proposto di stralciare le disposizioni in merito.

Le disposizioni riguardanti i surrogati di sale commestibile e il sale dietetico vanno eliminate, poiché oggigiorno questi prodotti sono disciplinati mediante le indicazioni sulla salute.

Gli integratori alimentari sono ora definiti in un’ordinanza specifica e pertanto non sono più disciplinati in questa ordinanza.

Nell’UE i prodotti senza glutine e poveri di lattosio devono essere regolati attraverso la caratterizzazione. Seguendo l’esempio dell’UE, in Svizzera si è deciso di disciplinare tali prodotti nell’OID.

In Svizzera gli alimenti per sportivi sono disciplinati da diversi anni e le disposizioni al riguardo si sono dimostrate efficaci; pertanto vengono mantenute.

la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pagg. 18–63;