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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 124Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
svezzamento a base di cereali, in conformità con le disposizioni europee. Si trattava di una lacuna del diritto svizzero.
Art. 16: Caratterizzazione, presentazione e pubblicità
Questo articolo riassume le disposizioni sulla caratterizzazione e la presentazione degli alimenti per lattanti e di proseguimento. Nel diritto vigente tali disposizioni sono contenute nei singoli articoli.
Capitolo 3: Alimenti destinati a fini medici speciali
Gli articoli 17–21 corrispondono all’attuale articolo 20a, che è stato suddiviso in cinque articoli per una migliore leggibilità: Definizione, Categorie di alimenti destinati a fini medici speciali, Requisiti, Obbligo di notifica e autorizzazione e Caratterizzazione. In conformità con il regolamento (UE) n. 609/2013, il termine «dietetico» è stato eliminato. Per il resto il testo ha subito solo qualche piccolo adeguamento di natura linguistica.
Art. 17: Definizione
L’articolo 17 corrisponde al capoverso 1 dell’attuale articolo 20a.
Art. 18: Categorie di alimenti destinati a fini medici speciali
Questo articolo corrisponde ai capoversi 2 e 3 dell’articolo 20a dell’attuale ordinanza sugli alimenti speciali.
Art. 19: Requisiti
Questo articolo corrisponde al capoverso 4 dell’articolo 20a.Le modifiche apportate sono di natura esclusivamente linguistica e illustrativa.
Art. 20: Obbligo di notifica e autorizzazione
I capoversi 1 e 2 corrispondono ai capoversi 5 e 6 dell’attuale articolo 20a.
Capoverso 3: nella nuova ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) vengono stabiliti determinati principi per tutte le procedure di autorizzazione. Poiché questi ultimi sono applicabili anche alla presente procedura di autorizzazione, si rimanda agli articoli pertinenti dell’ODerr.
Art. 21: Caratterizzazione
Questo articolo corrisponde ai capoversi 7-9 dell’articolo 20a.
Capitolo 4: Alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso
Art. 22: Definizione
Questo capitolo corrisponde al capoverso 1 dell’articolo 16 dell’attuale ordinanza. Una volta redatti gli atti delegati, nell’UE potranno essere vendute soltanto razioni giornaliere complete. Poiché tali disposizioni non saranno introdotte prima del 15 luglio 2015, non è possibile tenerne conto nella presente revisione. Per questo motivo ci si attiene al sistema attuale.