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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 121Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Art. 3: Requisiti
Il capoverso 1 definisce i requisiti che devono avere le sostanze che vengono aggiunte alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali.
Con il capoverso 2 vengono creati i presupposti per un elenco (allegato 1) che stabilisce quali sostanze nutritive possono essere aggiunte alle diverse categorie, in conformità con l’allegato o l’elenco dell’Unione del regolamento (UE) n. 609/2013.
Il capoverso 3 contiene disposizioni speciali per i nanomateriali.
Il capoverso 4 stabilisce che le derrate alimentari descritte devono essere conformi alle esigenze nutrizionali delle persone alle quali sono destinate.
Il capoverso 5 stabilisce che alle DAP possono essere aggiunte sostanze ammesse in qualità di «novel food» ai sensi della nuova ordinanza del DFI concernente le nuove derrate alimentari. Questa autorizzazione si riferisce di volta in volta a una determinata categoria.
Il capoverso 6 stabilisce che le DAP non possono contenere sostanze o concentrazioni di sostanze che sono pericolose per la salute.
Il capoverso 7 stabilisce che queste derrate alimentari possono essere vendute ai consumatori solamente preconfezionate, a eccezione degli alimenti per sportivi che vengono consumati sul posto, p. es. in un centro di fitness.
Art. 4: Caratterizzazione
Con la revisione delle disposizioni in materia di caratterizzazione, la caratterizzazione del valore nutritivo è diventata obbligatoria per tutti gli alimenti. Le disposizioni specifiche per gli alimenti speciali o le DAP possono pertanto essere eliminate, rendendo quindi obsoleto l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza vigente.
In linea generale, l’utilizzo del termine «dietetico» non è più ammesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013 assume particolare rilievo il regime alimentare, vale a dire le esigenze nutrizionali. Gli integratori alimentari sono ora regolati in un’ordinanza specifica. Pertanto l’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza vigente può essere stralciato.
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono disciplinate nei singoli capitoli. Pertanto anche questa disposizione del diritto vigente può essere abolita.
L’articolo 4 stabilisce solo che per le DAP le indicazioni necessarie ai sensi dell’OID devono essere integrate da informazioni sull’utilizzo appropriato delle stesse.
Capitolo 2: Derrate alimentari destinate ai lattanti e alla prima infanzia
Ai sensi delle considerazioni contenute nel regolamento (UE) 609/2013, entro luglio 2015 le disposizioni riguardanti questo gruppo di popolazione dovranno essere state adeguate. Tuttavia, non è ancora presente alcuna bozza e di conseguenza sono state riprese le disposizioni del diritto vigente con dei piccoli adeguamenti. Dopo l'indagine conoscitiva è comunque prevista l'armonizzazione di tali disposizioni con le disposizioni europee. L'USAV parte dal presupposto che non ci saranno grossi cambiamenti nel caso di questi alimenti.