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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 122Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Sezione 1: Alimenti per lattanti
Art. 5: Definizione
I capoversi 1 e 2 di questo articolo sono identici ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 17 dell'attuale ordinanza sugli alimenti speciali. Sono stati effettuati unicamente alcuni adeguamenti linguistici che tuttavia non si ripercuotono sul contenuto.
Art. 6: Requisiti
I capoversi 1 e 2 sono letteralmente identici ai capoversi 3 e 4 dell'articolo 17 dell'attuale ordinanza sugli alimenti speciali.
Art. 7: Caratterizzazione
I capoversi 1 e 2 sono letteralmente identici ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 17a dell'attuale ordinanza sugli alimenti speciali.
Il capoverso 3 prevede ora, in aggiunta a quanto stabilito nel diritto vigente, l’indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo.
La vigente lettera d (art. 17a cpv. 3) è stata spostata nell’articolo 16 della presente ordinanza. Il capoverso 4 equivale all’attuale capoverso 4 dell’articolo 17a .
Il capoverso 5 è stato riformulato. La limitazione all’imballaggio, all’etichetta o al prospetto allegato è stata abolita, poiché le indicazioni sulla salute devono soddisfare i requisiti di legge anche per utilizzi pubblicitari.
I capoversi 6, 7 e 8 del diritto vigente sono stati ripresi nell’articolo 16 della presente ordinanza.
Art. 8: Obbligo di notifica
Questo articolo corrisponde, eccetto qualche adeguamento linguistico, all’articolo 17b dell’attuale ordinanza sugli alimenti speciali.
Sezione 2: Alimenti di proseguimento
Art. 9: Definizione
Questo articolo è identico all'articolo 18 capoverso 1 e capoverso 2 lettera a dell'ordinanza vigente, tranne che per l'adeguamento della definizione a quella dell'UE e che per alcuni piccoli adattamenti linguistici. Tuttavia il campo di applicazione per i bambini fino ai 3 anni, in contrasto con quanto stabilito nel regolamento UE, è stato mantenuto. L’aspetto importante è rappresentato dal fatto che nella presente definizione sono compresi anche le bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini in tenera età. In tal modo non sussiste una lacuna nel diritto Svizzero come nel caso dell’UE.
Art. 10: Requisiti
In questo articolo sono state riprese le disposizioni dell'articolo 18 capoverso 2 lettere b – d dell’attuale ordinanza sugli alimenti speciali.