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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 123Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Art. 11: Caratterizzazione

Questo articolo corrisponde, eccetto qualche adeguamento, all’articolo 18a dell’attuale ordinanza sugli alimenti speciali.

Il capoverso 3 prevede ora, in aggiunta a quanto stabilito nel diritto vigente, l’indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo.

La vigente lettera e (art. 18a cpv. 3) è stata spostata nell’articolo 16 capoverso 1.

I contenuti dei capoversi 4 e 5 sono rimasti invariati.

I capoversi 6, 7 e 8 sono stati rirpesi nell’articolo 16.

Sezione 3: Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

Art. 12: Definizione

Questo articolo corrisponde all’attuale articolo 19 capoversi 1 e 2 e ha subito solo lievi adeguamenti. Per una migliore leggibilità, l’attuale articolo 19 è stato suddiviso in tre articoli (art. 12–14): Definizione, Requisiti e Caratterizzazione.

Art. 13: Requisiti

Questo articolo corrisponde ai capoversi 3–6 dell'articolo 19 dell’attuale ordinanza sugli alimenti speciali.

Art. 14: Caratterizzazione

Questo articolo corrisponde all’articolo 19 capoversi 7, 9 e 10 dell’ordinanza vigente. È stato introdotto l’obbligo di indicare il valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 15: Residui di antiparassitari e valori massimi

Qui sono trattate le disposizioni particolari relative ai residui di antiparassitari e ai relativi valori massimi. I requisiti sono stati recepiti dalle direttive 2006/141/CE5 per gli alimenti per lattanti e 2006/125/CE6 per gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e sono disciplinati solo in parte nel diritto vigente. I valori limite sono riportati al momento nell'attuale ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti7. Con le presenti disposizioni viene introdotto il divieto di determinati antiparassitari in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e alimenti per lo

5 Direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di prose-

guimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE; GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

6 Direttiva 2006/125/CE della Commissione del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai

lattanti e ai bambini; GU L 339 del 06.12.2006, pag. 16.

7 RS 817.021.23