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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 149Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno (DFI)

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Art. 2

Per consentire l’introduzione di innovazioni, l’articolo 2 prevede la possibilità di inoltrare presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) una richiesta di ammissione di ulteriori additivi negli allegati 1-3 e 5 (cpv. 1). I capoversi 2-4 contengono l’elenco delle certificazioni da fornire contestualmente a tale richiesta. Ciò servirà all’USAF per chiarire le questioni correlate alla garanzia della sicurezza alimentare e della protezione dall’inganno. Diversamente dalla procedura di autorizzazione, in questa procedura di richiesta non sussiste alcun diritto, giuridicamente rivendicabile, di modifica del potere regolamentare.

Art. 4 cpv. 2bis

Ai sensi del nuovo capoverso 2bis dell’articolo 4, gli edulcoranti si dovranno poter impiegare, a determinate condizioni, anche in derrate alimentari nelle quali essi non sono effettivamente previsti (ad es. in derrate alimentari a basso contenuto di zuccheri o per un’alimentazione mirante al controllo del peso).

Art. 6 e 7

Il venir meno del principio della lista positiva rende superflua la definizione di lievito, che va pertanto abrogata. La definizione degli edulcoranti da tavola è ora presente nell’articolo 1 lettera d.

Art. 8

L’attuale definizione «sostanze essenziali o fisiologicamente utili» non viene più utilizzata; da questo momento si parla di «determinate altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico». La terminologia utilizzata nell’articolo 8 va pertanto modificata di conseguenza.

Art. 9–9b

In questi articoli si regolamenta la caratterizzazione di additivi e preparati di additivi. Le disposizioni corrispondono in gran parte agli articoli 38–40 contenuti nell’ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS 817.022.21), che dovrà essere abrogata nel quadro della riconfigurazione della legislazione sulle derrate alimentari.

Disposizioni transitorie

Per tutto il pacchetto di revisione le disposizioni transitorie sono fissate allʼarticolo 90 ODerr. Le derrate alimentari devono poter essere inserite, prodotte e caratterizzate ancora secondo il diritto anteriore nell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Inoltre le scorte devono poter essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento.