Rapporti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 151Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno (DFI)
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Vista la necessità tecnologica di impiegarli negli integratori alimentari solidi, gli additivi copo-
limero di metacrilato neutro (E 1206) e copolimero metacrilato anionico (E 1207) vanno
inseriti negli allegati 1 e 3. Essi sono infatti destinati ad essere utilizzati come agenti di rivestimento a rilascio prolungato. Le formulazioni a rilascio prolungato consentono la dissoluzione continua di una sostanza nutriente in un determinato lasso di tempo. Il copolimero di metacrilato anionico è destinato ad essere utilizzato come agente di rivestimento al fine di proteggere le pareti dello stomaco da ingredienti irritanti e le sostanze nutrienti sensibili dalla disintegrazione ad opera dell’acido gastrico. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di entrambi gli additivi alimentari negli integratori alimentari solidi ai sensi dell’allegato 3 capitolo B cifra 17.1.
In futuro dovrà essere ammesso l’impiego del copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato (E 1208) come legante/agente di rivestimento negli integratori alimentari solidi ai sensi dell’allegato 3 capitolo B cifra 17.1. È tecnologicamente necessario aggiungere il copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato a una formulazione cellulosica negli integratori alimentari, poiché esso migliora la resistenza e l’adesione del film di rivestimento e ne aumenta il tasso di applicazione. Inoltre rende possibile un processo di rivestimento continuo, riducendo di conseguenza il tempo necessario per tale processo.
2.) Modifica della denominazione di additivi
Il colorante alimentare autorizzato «Nero brillante BN (Nero PN)» (E 151) va ridenominato «Nero brillante PN» per armonizzarlo con la denominazione registrata nel sistema di numerazione internazionale per gli additivi alimentari del Codex Alimentarius (INS).
L’additivo alimentare «Carbossimetilcellulosa, carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa» (E 466) va ridenominato «Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa» per armonizzarlo con la denominazione INS registrata.
3.) Nuovi impieghi autorizzati di additivi
L’impiego di estere di saccarosio degli acidi grassi (E 473) come emulsionante negli aromi va autorizzato onde poter stabilizzare gli aromatizzanti oleosi qualora essi vengano aggiunti a bevande a base d’acqua. Senza l’aggiunta di un emulsionante l’olio aromatizzante non sarebbe solubile ma rimarrebbe visibile sulla superficie della bevanda sotto forma di anello oleoso. Ciò impedirebbe la dispersione uniforme dell’aromatizzante nella bevanda esponendolo maggiormente all’ossigeno, con conseguente riduzione dell’accettabilità organolettica. L’allegato 5, cifra 4 va pertanto opportunamente modificato.
L’impiego degli edulcoranti acesulfame (E 950), acido ciclamico e i suoi sali Na e Ca (E 952), saccarina e i suoi sali Na, K e Ca (E 954), sucralosio (E 955), neoesperidina DC (E 959) e glicosidi steviolici (E 960) è ammesso ai sensi dell’allegato 3 in confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico nonché in altri prodotti analoghi da spalmare sul pane a base di frutta secca a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti (categoria 04.2.5.2.). Attualmente nella categoria 04.2.5.3. l’impiego di tali edulcoranti è riservato esclusivamente ai prodotti da spalmare sul pane a base di frutta secca. In futuro questi edulcoranti dovranno poter essere impiegati in tutte le derrate alimentari della categoria 04.2.5.3, quindi anche nei prodotti da spalmare sul pane «analoghi a confetture» a base di frutta o ortaggi.
L’impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) nel pesce salato (allegato 3 capitolo B categoria 09.2.) va autorizzato. Il pesce crudo può essere salmistrato e conservato