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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 146Fedlex · Rapporto esplicativo
di materia organica che favorisce lo sviluppo di alghe microscopiche blu-verdi (cianobatteri) in grado di produrre cianotossine pericolose per la salute dei bagnanti.
Il requisito stabilito può altresì evitare pericoli per i non bagnanti. Inoltre, i bagnanti desiderano poter fare il bagno in acque trasparenti.
Articolo 12
Diversi studi scientifici citano i rischi in cui incorrono i bagnanti che sono invariabilmente esposti alle sostanze nocive dovute a reazioni del disinfettante con la materia organica presente nelle acque delle piscine. È pertanto necessario limitare tali sostanze derivate dalla disinfezione, incentivando così il rispetto delle buone prassi di manutenzione citate nelle attuali norme tecniche.
Il valore massimo relativamente rigoroso di fosforo totale nelle «acque di bacini con rigenerazione naturale» permette di limitare la proliferazione delle alghe e, di conseguenza, la produzione di cianotossine.
Articolo 13
Questo articolo fissa una lista esaustiva di prodotti che possono essere utilizzati per disinfettare l’acqua. I prodotti ammessi devono soddisfare una condizione, ovvero devono essere autorizzati o riconosciuti dall’UFSP secondo la procedura descritta nell’ordinanza sui biocidi.
Articolo 14
Questo articolo non fa menzione dell’obbligo di dover annunciare i lavori intrapresi in caso di costruzione o ristrutturazione di piscine o altri bagni. Infatti, essendo il numero di costruzioni (hotel, spa, ecc.) nettamente superiore rispetto al caso dell’acqua potabile (v. articolo 6), non ha senso imporre questa condizione in termini assoluti. Di contro, le autorità cantonali che lo desiderano possono prevederlo nelle ordinanze cantonali di applicazione.
Articolo 15
Dato che i compiti delle persone responsabili dell’acqua di piscina sono molto tecnici, è importante che queste persone seguano una formazione adeguata.
Sezione 4: Modifica degli allegati
L’elenco degli allegati è diventato molto più consistente rispetto a quello degli allegati contenuti nelle ordinanze precedenti, ma permettono di raccogliere in una sola ordinanza requisiti in passato divisi in documenti diversi, come la circolare d’informazione 109/2005 dell’UFSP o altre raccomandazioni il cui aggiornamento non era garantito.
Per analogia con le direttive europee, gli aspetti legati in particolare ai contaminanti dell’acqua sono stati ripresi integralmente in questa ordinanza.
Sezione 5: Disposizioni finali
Le raccomandazioni e le norme relative alle acque per piscine sono state riviste al fine di renderle coerenti con i requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Non esiste un diritto federale sulle «acque che entrano a contatto con il corpo umano». Tuttavia, il termine transitorio proposto si riferisce ai diritti cantonali in vigore e offre anche la possibilità agli altri Cantoni di adottare le condizioni che permetteranno di rispettare questi nuovi requisiti.