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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 150Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno (DFI)

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Allegati 1–3 e 5

Gli allegati 1–3 e 5 vanno adeguati alle modifiche dell’ordinanza (UE) n. 1333/2008 menzionate inizialmente. Inoltre, nel capitolo B dell’allegato 3, occorre indicare condizioni supplementari per le quantità massime di additivi in caso di derrate alimentari non pronte per essere consumate. Esse sono conformi alla prassi in uso fino a quel momento e al diritto UE.

Seguono le modifiche nel dettaglio.

1.) Nuovi additivi ammessi

L’impiego di etil lauroil arginato (E 243) come conservante nei prodotti a base di carne trattati termicamente è in grado di migliorare la qualità microbiologica di tali derrate e di inibire la proliferazione di microrganismi nocivi come il Listeria monocytogenes. Esso deve pertanto poter essere utilizzato per i prodotti a base di carne trattati termicamente secondo l’allegato 3 capitolo B cifra 08.3.2.

La gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico (E 423) va autorizzata, per le

sue caratteristiche migliorate rispetto agli emulsionanti esistenti, nell’impiego in determinate derrate alimentari nonché come emulsionante in emulsioni a base di oli essenziali che vengono aggiunte a vari prodotti alimentari, in determinate derrate alimentari secondo l’allegato 3 capitolo B cifra 05.4 nonché secondo l’allegato 5 cifra 4.

Per sostituire zuccheri calorici (saccarosio, glucosio, fruttosio ecc.) in determinati prodotti alimentari ed edulcoranti da tavola, onde ridurne così il contenuto calorico, è opportuno utilizzare l’advantame, un edulcorante intensivo. La prevista ammissione dell’advantame come edulcorante autorizzato nelle categorie alimentari che ammettono edulcoranti intensivi secondo l’allegato 3, intende offrire una maggiore flessibilità ai produttori nella formulazione di derrate alimentari a ridotto valore energetico con un profilo organolettico simile al prodotto equivalente a pieno contenuto calorico. Grazie al suo sapore, alle proprietà edulcoranti e alla buona stabilità, l’advantame rappresenta una valida alternativa rispetto agli edulcoranti ad alto potere dolcificante già ammessi. In questo modo i consumatori e l’industria alimentare hanno la possibilità di scegliere tra una maggiore varietà di edulcoranti e di ridurre in tal modo l’assunzione di singoli dolcificanti.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato la sicurezza dell’advantame usato come additivo alimentare e ha espresso il suo parere il 31 luglio 20133. L’EFSA ha stabilito per l’advantame una dose giornaliera accettabile (DGA) di 5 mg/kg di peso corporeo al giorno. Secondo stime prudenti sull’esposizione all’advantame di bambini e adulti con elevati livelli di consumo, la quantità di assunzione ai livelli di impiego proposti è inferiore alla DGA. Dopo aver esaminato tutti i dati sulla stabilità, sui prodotti di degradazione, sulla tossicità e sull’esposizione, l’EFSA ha concluso che l’advantame è innocuo per la salute negli usi proposti come edulcorante e alle dosi consigliate.

Pertanto è opportuno acquisire l’advantame ai sensi dell’allegato 1, assegnandogli il numero «E 969» e autorizzandone l’uso come edulcorante in determinate categorie d’impiego secondo quanto previsto nell’allegato 3.

3 EFSA Journal 2013; 11(7):3301