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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 148Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno (DFI)

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo

alla modifica dell’ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi)

I. Situazione iniziale

L’ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (OAdd, RS 817.022.31) disciplina al momento anche l’impiego di aromi. Con la promulgazione della nuova ordinanza sugli aromi è possibile abrogare le disposizioni sugli aromi presenti nell’OAdd. Sono escluse dall’abrogazione le disposizioni relative all’utilizzo di additivi negli aromi.

Nel contempo l’acquisizione di gran parte delle modifiche1 del regolamento (CE) n. 1333/20082 ha lo scopo di eliminare ostacoli tecnici al commercio con l’UE nell’ambito degli additivi.

II. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

Al momento l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) è sottoposta a una revisione globale. Pertanto è necessario adeguare il rimando al fondamento legale corrispondente.

Art. 1

In futuro certe definizioni andranno specificate direttamente nella presente ordinanza. Inoltre si precisa che trovano applicazione anche le definizioni dell’ODerr.

Art. 1a

Poiché in futuro l’impiego di aromi dovrà essere disciplinato all’interno di un’ordinanza separata, essi non vengono più citati al capoverso 2 e vengono d’ora in poi indicati tra le eccezioni nel capoverso 6. Fra le eccezioni sono contemplate anche le sostanze ai sensi della nuova ordinanza DFI sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti alla preparazione di derrate alimentari. I restanti capoversi sono stati acquisiti dall’articolo 1 del diritto vigente.

1 Regolamento (UE) n. 816/2013 del 28.8.2013, GU L 230 del 29.8.2013, pag. 1; regolamento (UE) n. 817/2013 del 28.8.2013, GU L 230 del 29.8.2013, pag. 7; regolamento (UE) n. 818/2013 del 28.8.2013, GU L 230 del 29.8.2013, pag. 12; regolamento (UE) n. 913/2013 del 23.9.2013, GU L 252 del 23.9.2013, pag. 11; regolamento (UE) n. 1068/2013 del 30.10.2013, GU L 289 del 30.10.2013, pag. 58; regolamento (UE) n. 1069/2013 del 30.10.2013, GU L 289 del 30.10.2014, pag. 61; regolamento (UE) n. 1274/2013 del 6.12.2013, GU L 328 del 6.12.2013, pag. 79; regolamento (UE) n. 59/2014 del 23.1.2014, GU L 21 del 24.1.2014, pag. 9; regolamento (UE) n. 264/2014 del 14.3.2014, GU L 76 del 15.3.2014, pag. 9; regolamento (UE) n. 497/2014 del 14.5.2014, GU L 143 del 15.5.2014, pag. 6; regolamento (EU) n. 505/2014 del 15.5.2014, GU L 145 del 16.5.2014, pag. 32; regolamento (UE) n. 506/2014 del 15.5.2014, GU L 145 del 16.5.2014, pag. 35; regolamento (UE) n. 601/2014 del 4.6.2014, GU L 166 del 5.6.2014, pag. 11.

2 Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.