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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 152Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno (DFI)
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
aggiungendo grandi quantità di sale. La salagione è evoluta da una singola fase a un processo di varie fasi, comprendente una fase di presalatura che consente di ridurre i tempi della salagione e di ottenere un tenore di sale relativamente omogeneo nel muscolo di pesce. Durante il lungo processo di conservazione può ancora verificarsi un’ossidazione, in particolare dei lipidi presenti nel muscolo di pesce, che causa un’alterazione del colore e del sapore. I difosfati, i trifosfati e i polifosfati si sono dimostrati estremamente efficaci per proteggere il pesce salato dall’ossidazione. La maggior parte dei fosfati aggiunti e del sale viene rimossa immergendo il pesce in acqua prima del consumo. Il tenore di acqua nel prodotto finito salato non aumenta con l’utilizzo dei fosfati.
Data la necessità tecnologica, l’impiego di anidride solforosa – solfiti (E 220-228) nelle bevande aromatizzate a base di vino (allegato 3 capitolo B categoria 14.2.7.) va autorizzato. Le bevande aromatizzate a base di vino sono prodotti alcolici consumati generalmente in alternativa ad altre bevande alcoliche, come il vino, in cui è ugualmente autorizzato l’uso di anidride solforosa – solfiti. L’anidride solforosa – solfiti (E 220-228) blocca l’ossidazione e impedisce l’insorgere di contaminazioni microbiologiche, il che si traduce in una migliore conservazione del sapore e del colore dei prodotti. Le bevande aromatizzate a base di vino, come il vermut, dovrebbero essere particolarmente protette in quanto sono spesso conservate per un lungo periodo dopo l’apertura delle bottiglie. L’esposizione ulteriore ad anidride solforosa – solfiti (E 220-228) attraverso questo nuovo impiego è limitata e non porterà ad un aumento delle dosi globali.
I coloranti caramello sono coloranti alimentari autorizzati che possono essere impiegati in svariate derrate alimentari ai sensi dell’allegato 3. Tale approvazione tiene conto della dose giornaliera accettabile (DGA) fissata dal Comitato Scientifico dell’Alimentazione Umana dell’UE negli anni 1987, 1990 e 1996.
Il 3 febbraio 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso un parere sulla rivalutazione della sicurezza dei coloranti caramello come additivi alimentari, stabilendo per diversi coloranti caramello una DGA globale (dose giornaliera accettabile per un gruppo di coloranti caramello) di 300 mg/kg di peso corporeo al giorno. All’interno di questa DGA globale è stata fissata una DGA individuale separata 100 mg/kg di peso corporeo al giorno per il colorante caramello ammoniacale (E 150c). L’EFSA ha concluso che l’esposizione alimentare prevista per i bambini e gli adulti può superare la DGA per il caramello semplice (E 150a), il caramello ammoniacale (E 150c) e il caramello solfito ammoniacale (E 150d). Una successiva valutazione più approfondita dell’esposizione ai coloranti caramello E 150a, E 150c ed E 150d concludeva tuttavia che l’esposizione alimentare prevista era notevolmente inferiore a quella stimata in origine, considerando tuttavia possibile che si potesse anche superare la DGA per il caramello ammoniacale (E 150c). Dopo aver preso in considerazione dati nazionali più dettagliati relativi all’impiego effettivo del caramello ammoniacale (E 150c), è stato dimostrato che l’assunzione effettiva è notevolmente inferiore.
Tuttavia, visto che la birra contribuisce in misura sostanziale all’esposizione degli adulti, è opportuno modificare le condizioni d’impiego e stabilire livelli massimi di utilizzo del caramello ammoniacale (E 150c) nella categoria relativa alla birra e alle bevande a base di malto (allegato 3 capitolo B categoria 14.2.1.).