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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 191Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Nelle versioni inglese e francese del regolamento CE vengono utilizzati rispettivamente i termini «limits» e «limites».
Allegato 1
Il nuovo allegato 1 «Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari» riprende la struttura dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 2073/2005. La nuova presentazione agevola il confronto diretto con le prescrizioni europee. Inoltre la numerazione identica dei criteri microbiologici dell'allegato 1 parte 1 e 2, in conformità a quelli del regolamento (CE) n. 2073/2005, consentono un'identificazione univoca.
Nella parte 1 vengono definiti i criteri di sicurezza alimentare. A livello contenutistico i valori esistenti rimangono invariati. Al punto 1.18 il termine «germogli» è stato sostituito con «semi germogliati» per adeguarsi al testo del regolamento (CE) n. 2073/2005. I semi germogliati destinati all’alimentazione umana sono ottenuti dalla germinazione di semi e consumati per lo più sotto forma di germogli o crescione. È considerato germoglio il prodotto ottenuto dalla germinazione del seme in acqua o in altro mezzo di coltura, raccolto prima dello sviluppo di foglie vere e proprie e destinato a essere consumato integralmente, incluso il seme. Il termine «semi germogliati» è pertanto da considerarsi un iperonimo che comprende tutti questi prodotti (anche in riferimento alle analisi).
Al punto 1.21, in conformità al regolamento (CE) n. 2073/2005, le enterotossine stafilococciche sono ora incluse come criterio di sicurezza delle derrate alimentari per formaggi, latte in polvere e siero di latte in polvere in conformità con i criteri relativi agli stafilococchi coagulasipositivi nella parte 2.2 dell'allegato 1. Fino ad ora nell'allegato 3 dell'ORI, ai punti 5 – 8 era stabilito soltanto che, in caso di superamento del valore di 100 000 ufc/g di stafilococchi coagulasi-positivi, la partita doveva essere sottoposta anche alle prove sulle enterotossine stafilococciche.
La parte 2 dell’allegato 1 stabilisce i criteri di igiene del processo. Al punto 2.1 vengono introdotti i criteri per le carcasse. L’«Istruzione relativa all’applicazione di controlli microbiologici nel quadro dell’autocontrollo dei macelli» finora vigente, emessa dall’ex UFV il 3 ottobre 2006, disciplinava la procedura per la determinazione del tenore di germi sulla superficie delle carcasse. I parametri prescritti per legge sono ora recepiti senza modifiche nell’ORI, eccetto il criterio per la Salmonella sulle carcasse di suino, che viene reso più severo per contrastare il rischio elevato per la salute derivante dal consumo di carne suina. Il procedimento di campionatura continuerà a essere regolato nell’Istruzione.
Con la presente revisione viene inoltre introdotto un criterio di igiene del processo per i Campylobacter nelle carcasse di polli da ingrasso, che è volto a contrastare l’elevata frequenza di malattie umane causate dal consumo dei prodotti della macellazione del pollame contaminati da tali germi. In aggiunta alle misure esistenti per la lotta contro i Campylobacter, d’ora in avanti dovrà essere garantita un’igiene ottimale durante la macellazione. In caso di superamento del criterio di igiene del processo devono essere previste anche misure di riduzione dei germi.
Al punto 2.2.2, nel caso delle prove relative a E. coli per i formaggi a base di latte o siero di latte sottoposto a trattamento termico, la nota a piè di pagina «in genere dopo la compres-