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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 190Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Articolo 41 cpv. 7

Aggiungendo il nuovo capoverso 7 si chiarisce che i prodotti freschi della pesca devono essere ineccepibili dal punto di vista organolettico. Dato che nel caso dei prodotti freschi della pesca la valutazione organolettica precede quella microbiologica, occorre creare le relative basi giuridiche.

Articoli 59 - 65

Le disposizioni dell’ordinanza concernente la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione6 vengono recepite integralmente e senza modifiche a livello contenutistico. L’ordinanza è abrogata.

Articolo 66

In conformità al regolamento (CE) n. 2073/20057, il presente articolo precisa che deve essere controllata l’osservanza dei criteri di sicurezza alimentare per l’intera durata del periodo di conservabilità, in particolare nel caso degli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes e che possono costituire un rischio per la salute pubblica (cpv. 1 lett. b).

Il capoverso 3 rimanda al nuovo allegato 3, che stabilisce i requisiti per le analisi (i cosiddetti Challenge test) di cui al capoverso 1 lettera b.

Note generali sugli allegati

Per una maggiore facilità di applicazione e una migliore leggibilità, gli allegati vengono adeguati a livello formale a quelli del regolamento (CE) n. 2073/20058. Tuttavia i criteri microbiologici rimangono invariati, eccetto dove esplicitamente specificato.

L’attuale allegato 2 (valori di tolleranza) viene abolito, poiché con la revisione della legge sulle derrate alimentari decade (abolizione del concetto di valore limite / di tolleranza). Tuttavia questi valori sono tuttora menzionati nelle linee direttive di settore e raccolti nella lettera informativa n. 173 dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

I valori per le bevande consegnate aperte da distributori automatici vengono stralciati senza essere sostituiti.

I valori per l’acqua potabile contenuti nella parte B dell’attuale allegato 2 per l’acqua potabile, l’acqua minerale, l’acqua sorgiva e il ghiaccio sono ora inclusi nell’ordinanza del DFI sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e a entrare a contatto con il corpo umano. I valori per l’acqua minerale e l’acqua sorgiva sono ora elencati tra i criteri di igiene del processo nel nuovo allegato 1 parte 2.

In conformità con il regolamento (CE) n. 2073/2005, nelle tabelle dell’allegato 1 viene utilizzato il termine «limite», il quale non corrisponde alla definizione vigente per i valori limite.

6 Cfr. nota a piè di pagina 1

7 Cfr. nota a piè di pagina 2

8 Cfr. nota a piè di pagina 2