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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

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caratterizzati in maniera tale da garantirne la validità giuridica e analitica (art. 42 cpv. 6). Le disposizioni che si applicano ai metodi di analisi si basano, nella sostanza, sulle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 e sul suo allegato. Riguardo ai laboratori ufficiali (art. 39), devono essere gestiti, valutati e accreditati in conformità alla norma europea EN ISO/IEC 17025 riguardante i «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» (cfr. anche art. 12 del regolamento (CE) n. 882/2004).

Le uniche modifiche rispetto al diritto attuale riguardano l'abbandono, per mancanza di una base giuridica, dell'obbligo a carico dei servizi di ispezione di essere accreditati (art. 62 cpv. 2 dell'attuale ODerr) e la scomparsa del Manuale svizzero delle derrate alimentari (art. 61 dell'attuale ODerr). I metodi di campionatura e di analisi saranno oggetto di raccomandazioni e direttive pubblicate dal competente ufficio federale; in mancanza di tali raccomandazioni o direttive, dovranno essere eseguiti in conformità alle regole e ai protocolli riconosciuti a livello internazionale (art. 54 e 55).

Titolo 4 Laboratori nazionali di riferimento (art. 56-58)

È opportuno segnalare che, in conformità all'articolo 43 capoverso 2 della nuova legge sulle derrate alimentari, i titoli di laboratorio nazionale di riferimento saranno attribuiti secondo le disposizioni della legge federale sugli acquisti pubblici10.

I laboratori di riferimento svolgono un ruolo primario nel sistema di controllo delle derrate alimentari nell'Unione europea (art. 32 e seguenti del regolamento (CE) n. 882/2004). L'istituzione di tali laboratori in Svizzera permetterebbe di associarsi a questa rete europea.

Ai sensi dell'articolo 43 della nuova legge, spetta alla Confederazione la gestione dei laboratori nazionali di riferimento (art. 56 cpv. 2). Tuttavia, qualora per uno degli ambiti di cui all'articolo 56 capoverso 1 nessuna unità amministrativa federale fosse in grado di assumere il ruolo di laboratorio di riferimento, per mancanza di mezzi e/o delle necessarie competenze tecniche, l'USAV dovrebbe incaricare laboratori terzi (laboratori cantonali, universitari, ecc.), svizzeri o esteri, affinché essi agiscano come laboratori di riferimento.

Tali laboratori devono essere particolarmente qualificati nei rispettivi ambiti e distinguersi per competenza tecnica, ma anche per un alto grado di indipendenza. I loro compiti (p. es. collaborare con i laboratori comunitari di riferimento, coordinare le attività dei laboratori ufficiali responsabili dei controlli, assicurare la trasmissione alle competenti autorità svizzere delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento) sono definiti all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 882/2004 e sono ripresi nell'articolo 57 del presente progetto di ordinanza. Il modo in cui tali compiti devono essere realizzati sarà precisato dall'USAV nel quadro di contratti di prestazioni.

L'articolo 58 definisce i requisiti minimi che i laboratori di riferimento devono soddisfare.

Titolo 5 Relazione con gli Stati terzi (art. 59 e 60)

In conformità all'articolo 46 della nuova legge, in relazione all'articolo 271 del Codice penale e all'articolo 31 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, l'USAV è l'autorità competente per concedere le autorizzazioni alle

10 RS 172.056.1