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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
Titolo 7 Trattamento dei dati di esecuzione (art. 97-107)
Per assicurare i loro compiti e garantire un'esecuzione coordinata lungo tutta la catena alimentare (anche per gli oggetti d'uso), è indispensabile che le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni, nonché i terzi incaricati di svolgere determinati compiti legali (cfr. art. 55 e 60 della legge) possano condividere le loro informazioni. Se emergono problemi in un'azienda o per un prodotto, l'autorità cantonale di esecuzione deve poter informare la competente autorità di esecuzione di un altro Cantone, le autorità federali o un'organizzazione terza, e viceversa. Tuttavia, tale scambio di informazioni potrà avvenire solo se indispensabile per lo svolgimento dei compiti legali basati sul diritto alimentare. Gli articoli 14-16b della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, benché di diritto agricolo, sono applicati secondo i principi del diritto alimentare. Motivo per cui, le competenti autorità cantonali di esecuzione devono dichiarare all'UFAG i casi di inganno ai sensi della LDerr relativamente a tali articoli, ai fini di un miglior coordinamento dell'esecuzione del diritto alimentare (art. 101, al. 3).
Lo stesso dicasi per gli organismi di certificazione e di controllo che trovano, certamente, la loro base giuridica nel diritto agrario, (per esempio gli enti di certificazione di cui agli articoli 28 e seguenti dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica11, o l’organo di controllo istituito dall'articolo 36 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sul vino12) ma che, nell'ambito dei loro compiti legali, possono essere indotti a giudicare un prodotto dal punto di vista dell'inganno ai sensi della LDerr (art. 103).
Il termine «trattamento» e l'espressione «dati personali» hanno il significato attribuito loro nella legge sulla protezione dei dati13 (art. 3 let. a ed e). Il trattamento include, per esempio, la raccolta, la conservazione, la comunicazione o la distruzione dei dati personali. È opportuno sottolineare che solo i dati necessari all'esecuzione dei compiti legali possono essere trattati dalle competenti autorità federali e cantonali e da terze parti. I vari organi citati hanno l'obbligo, e non solo la possibilità, di trattare i dati in questione (art. 97 cpv. 2-5), nonché, all'occorrenza, di scambiarli (art. 99).
Ai sensi dell'articolo 97 capoverso 2 lettera b i Cantoni trattano i dati personali trasmessi da un'altra autorità di esecuzione. Può essere, per esempio, un'altra autorità cantonale che trasmette i dati riguardanti un prodotto non conforme quando l'azienda interessata ha sede in un altro Cantone. Ma può essere anche un'autorità federale. L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può, per esempio, trasmettere dati personali ai Cantoni nell'ambito di una delega di compiti ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2 della legge. L'USAV può, a sua volta, essere indotto a trasmettere ai Cantoni i dati personali riguardanti un prodotto che deve essere ritirato dal mercato.
Per «forma di trattamento» (art. 98) deve essere inteso il modo in cui i dati vengono trattati. I dati personali devono essere conservati in documenti sicuri (cpv. 1). Ciò significa che devono essere adottate misure affinché solo le persone che utilizzano tali dati personali nell'ambito delle loro attività possano accedere ai file che li contengono, e che gli stessi dati devono essere protetti contro eventuali distruzioni o modifiche involontarie. La sicurezza deve essere garantita indipendentemente dalla forma. I documenti cartacei possono, per esempio, essere conservati sotto chiave. Per i file informatici devono essere concessi diritti di accesso individuali agli aventi diritto, per esempio tramite utilizzo di nome utente e password. Ai sensi del capoverso 2, i dati personali devono essere resi anonimi, se questo non impedisce
11RS 910.18
12 RS 916.140
13 RS 235.1