Rapporti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
autorità estere che fanno richiesta di controllare, in Svizzera, le aziende che esportano derrate alimentari od oggetti d'uso nel loro Paese (art. 59).
Inoltre, taluni obblighi derivanti da accordi internazionali firmati dalla Svizzera comportano, per quest'ultima, sia l'accesso a determinati dati personali esteri, sia la relativa trasmissione alle competenti autorità di Stati terzi (art. 60). Il protocollo sulla sanità dell'OMS e il protocollo sull'acqua potabile impongono, per esempio, alla Svizzera di trasmettere determinati dati a carattere personale all'OMS. Se, in futuro, la Svizzera dovesse aderire ai sistemi di allarme rapido RASFF (per le derrate alimentari) o RAPEX (per gli oggetti d'uso), o far parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'articolo 60 permetterebbe alle autorità svizzere di scambiare con le loro controparti europee dati utili al corretto funzionamento di queste istituzioni.
Titolo 6 Requisiti e formazione delle persone preposte all'esecuzione dei controlli ufficiali in Svizzera (art. 61-96)
Questo titolo comprende i requisiti ma anche la formazione e gli esami di chimico delle derrate alimentari, ispettore delle derrate alimentari, controllore delle derrate alimentari e esperto in risorse idriche (art. 62). Tutte le disposizioni dell'attuale ordinanza sulla formazione e l'esame delle persone preposte all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) sono state raggruppate in questo titolo. Le decisioni sono emesse e firmate, a nome dell'USAV, dal presidente della commissione d’esame, che è anche il responsabile della divisione Derrate alimentari e nutrizione dell'USAV. Viene, così, chiarito il problema dei rimedi giuridici. Di fatto, tutti i ricorsi contro una decisione firmata dal presidente della commissione d’esame, che rappresenta formalmente una decisone dell'USAV, dovranno essere presentati al Tribunale amministrativo federale.
Riviste nel 2012, le formazioni di chimico cantonale, di ispettore delle derrate alimentari e di controllore delle derrate alimentari sono state adeguate agli attuali bisogni e requisiti. Le formazioni di chimico cantonale e di ispettore delle derrate alimentari sono modulate in funzione del modello di Bologna e corrispondono alle norme internazionali.
Una novità riguarda la formazione preliminare dei candidati al posto di controllore delle derrate alimentari. D'ora in poi, la formazione professionale non dovrà, come avviene attualmente, essere stata necessariamente acquisita nei settori della produzione, della trasformazione o del commercio di derrate alimentari o di oggetti d'uso: essa sarà aperta a tutti i settori. Resta, tuttavia, il requisito di almeno tre anni di esperienza professionale o di un diploma di master.
Inoltre, con la presente revisione, viene aggiunto un organo di controllo ufficiale supplementare: l'esperto in risorse idriche (capitolo 5). L'acqua potabile è considerata la derrata alimentare più importante: è normale, quindi, prevedere una formazione differenziata per le persone preposte al suo controllo. Con l'espressione «esperto in risorse idriche», si intendono le persone specializzate nel controllo dell'acqua potabile e nei controlli delle acque destinate a entrare in contatto con il corpo umano (acqua per docce e piscine). È importante sottolineare che, come avvenuto fino ad oggi, sia i controllori sia gli ispettori potranno, in virtù della loro formazione, continuare a controllare l'acqua potabile e le acque destinate a entrare a contatto con il corpo umano. Gli esperti in risorse idriche, invece, non saranno abilitati a controllare altri prodotti né a eseguire controlli che non siano direttamente legati all'acqua potabile o all'acqua destinata a entrare a contatto con il corpo umano (per esempio, è loro vietato di verificare il controllo autonomo di una latteria).