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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Note esplicative relative
alla modifica dell’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) e dell’ordinanza del DFI concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1)
I. Situazione iniziale
Nella revisione totale delle ordinanze concernenti la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190 del 23 novembre 2005) e l’igiene nella macellazione (OIgM, RS 817.190.1 del 23 novembre 2005), entrate in vigore il 1° gennaio 2006, per l’analisi e la lavorazione della selvaggina cacciata sono state emanate solo norme rudimentali. Per questo motivo, l’OMCC presenta alcune disposizioni inconsistenti che hanno causato problemi alle autorità d’esecuzione e che devono quindi essere corrette. Previa consultazione dei veterinari cantonali, le presenti modifiche sono state elaborate in collaborazione con gli organi coinvolti (Ufficio federale dell’ambiente, veterinari cantonali, chimici cantonali e Conferenza dei servizi della caccia e della pesca).
Lo scopo è quello di rafforzare in particolare la responsabilità individuale dei cacciatori e il flusso di informazioni lungo la catena alimentare. L’igiene alimentare deve diventare una parte integrante della formazione dei cacciatori. Lo stesso vale anche per la formazione approfondita della «persona esperta», che consente di acquisire le conoscenze necessarie per la valutazione della selvaggina abbattuta.
Per quanto riguarda il controllo delle carni dei suini domestici, il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) introduce nuovi dati che saranno recepiti con la presente modifica.
La presente revisione dell’OMCC e dell’OIgM è volta inoltre ad adeguare le disposizioni di queste due ordinanze alla nuova legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr; FF 2014 5079).
II. Principali modifiche
1. Selvaggina cacciata
La legislazione attuale prevede differenti controlli delle carni a seconda delle dimensioni degli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina. Questa distinzione sarà sostituita da una distinzione fatta in funzione del campo di distribuzione, basata sul rischio. A tale scopo è prevista l’introduzione della categoria aziendale «stabilimento per la lavorazione della selvaggina». Si tratta di un macello o di un’altra azienda alimentare, ai sensi dell’articolo 11 della nuova legge sulle derrate alimentari, dotati di un’adeguata infrastruttura per scuoiare o spiumare la