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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

selvaggina cacciata e per sottoporla a ulteriore trasformazione fino al sezionamento della carne in massimo sei parti. Non è idoneo alla trasformazione della carne in derrata alimentare pronta al consumo. Tale delimitazione è precisata anche nella definizione della nuova categoria aziendale. Qualora lo stabilimento per la lavorazione della selvaggina sia al contempo un macello, il rilascio dell’autorizzazione è disciplinato dall’articolo 8 OMCC; qualora si tratti di un’altra azienda alimentare, l’obbligo di autorizzazione e di notificazione è regolato dagli articoli 20 e 21 della nuova ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr). In tutti e due i casi l’infrastruttura deve essere conforme alle prescrizioni dell’allegato 1 OIgM.

Nelle due ordinanze le disposizioni che in futuro saranno applicabili anche agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina saranno completate in questo senso. Al contempo il termine «Schlachtanlage» verrà sostituito con «Schlachtbetrieb» negli articoli in cui non ci si riferisce solo ai locali per la macellazione, bensì all’intera azienda. Queste modifiche, che riguardano solo la versione tedesca, vengono apportate in entrambe le ordinanze nella misura del possibile mediante un’indicazione generale.

Inoltre in entrambe le ordinanze, a eccezione dell’articolo 3 lettera e OMCC, l’espressione «selvaggina d’allevamento biungulata» viene sostituita da «selvaggina d’allevamento», anche in questo caso mediante un’indicazione generale.

I cacciatori mantengono il diritto di commercializzare autonomamente la selvaggina abbattuta. La condizione necessaria è che il controllo della carcassa e degli organi venga effettuato da una persona appositamente formata («persona esperta»). Con un’opportuna formazione anche il cacciatore stesso può essere una persona esperta. L’obbligo di effettuare il controllo ufficiale delle carni deve essere limitato ai casi in cui la selvaggina è rivenduta a uno stabilimento soggetto all’obbligo di autorizzazione. Per la piccola selvaggina, come le lepri e la selvaggina da penna, le prescrizioni concernenti l’obbligo di documentazione e di controllo saranno rese meno severe.

2. Controllo delle carni dei suini domestici

Secondo il parere emesso dall’EFSA il 3 ottobre 2011, la palpazione e l’incisione durante il controllo delle carni dei suini comportano il rischio di contaminazioni incrociate tra le carcasse. Tale rischio è ritenuto più elevato di quello associato a un possibile rilevamento delle condizioni verificate mediante tali tecniche manuali. Pertanto con il regolamento (UE) n. 219/20141 riguardante i requisiti specifici per l’ispezione post mortem di animali della specie suina domestica è stato introdotto un cambiamento di paradigma in favore di un «esame visivo delle carni», che sostituisce l’ispezione approfondita della carcassa. La palpazione e l’incisione della carcassa e degli organi possono essere effettuate solo in presenza di anomalie.

Affinché d’ora in avanti anche in Svizzera il controllo delle carcasse di suini domestici sia effettuato mediante esame visivo, è necessario apportare le opportune modifiche nell’OIgM.

1 Regolamento (UE) n. 219/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per l’ispezione post mortem di animali della specie suina domestica, GU L 69 del 08.03.2014, pag. 99.