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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

mentari come base per la notifica relativa al commercio di bevande alcoliche, in modo che le aziende interessate non debbano effettuare due notifiche per un'unica attività (v. art. 6 cpv. 2 del progetto per una nuova legge sul commercio dell’alcol).

Articolo 21: Obbligo di autorizzazione

Questa disposizione è stata ripresa senza modifiche dall'articolo 13 dell'ODerr attuale. Tuttavia, in ragione della nuova struttura dell'ordinanza, i capoversi dell'attuale articolo 13, che riguardano l'esecuzione, ora fanno parte dell'ordinanza concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (vale a dire gli attuali capoversi 3, 5 e 6).

Sezione 4: Sostanze e aggiunte

Articoli 22–24: Componenti, additivi, aromi, enzimi, coadiuvanti tecnologici

Gli articoli 18–20 corrispondono agli articoli 14–16 dell'ODerr attuale. Dato che in base al nuovo diritto gli additivi non comprendono più gli aromi e gli enzimi, questi sono stati riportati separatamente nell'articolo 19. D'ora in avanti i componenti sono definiti nell'articolo 2 numero 15.

Articolo 25: Aggiunta di sostanze con effetti legati alla nutrizione o effetti fisiologici alle derrate alimentari

Questa disposizione corrisponde all'articolo 18 dell'ODerr attuale. Dato che uno degli obiettivi della revisione totale delle ordinanze relative alla legge sulle derrate alimentari è armonizzare ulteriormente il diritto Svizzero con quello della UE, anche la terminologia è stata completamente adeguata a quella del regolamento (CE) 1925/20069. Dal punto di vista dei contenuti non cambia nulla.

Articolo 26: Aggiunta di microorganismi alle derrate alimentari

L'articolo 26 consente ora di aggiungere microorganismi (ad es. batteri, lieviti e muffe) alle derrate alimentari qualora siano necessari per la fabbricazione o per ottenere una specifica qualità della derrata alimentare. In base al diritto vigente, tali aggiunte sono soggette ad autorizzazione, a meno che non siano esplicitamente previste nelle ordinanze. L'importante è che tali aggiunte siano conformi ai requisiti di sicurezza alimentare anche nel nuovo diritto (v. art. 7 nLDerr e art. 8 della nuova ODerr).

Sezione 5: Procedimenti tecnologici

Articolo 27: Procedimenti atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicu-

rezza igienico-microbiologica

Questa disposizione, fatto salvo il capoverso 3, corrisponde all'articolo 20 dell'ODerr attuale e viene ripresa nel nuovo diritto senza modificarne i contenuti.

Il capoverso 3 stabilisce che le derrate alimentari che sono alterate o diminuite di valore non possono essere trattate con procedimenti atti a prolungarne la conservabilità e ad aumentarne la sicurezza igienico-microbiologica. Questa disposizione è strettamente correlata con

9 V. regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, GU L 104 del 30.12.2006, pag. 26; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2011, GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29.