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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
N. 2: il cacciatore fornisce informazioni sullo svolgimento della caccia, il che corrisponde per analogia alle informazioni concernenti la catena alimentare e alla dichiarazione sanitaria che deve fornire un detentore di animali al momento della macellazione.
N. 3: questa parte viene compilata dalla persona esperta.
Le informazioni ai sensi dei numeri 1 e 2 possono essere anche contenute nel registro di caccia.
Con le indicazioni fornite, tutte le persone coinvolte nel processo produttivo si assumono la responsabilità per il proprio ambito di competenza.