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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

N. 2: il cacciatore fornisce informazioni sullo svolgimento della caccia, il che corrisponde per analogia alle informazioni concernenti la catena alimentare e alla dichiarazione sanitaria che deve fornire un detentore di animali al momento della macellazione.

N. 3: questa parte viene compilata dalla persona esperta.

Le informazioni ai sensi dei numeri 1 e 2 possono essere anche contenute nel registro di caccia.

Con le indicazioni fornite, tutte le persone coinvolte nel processo produttivo si assumono la responsabilità per il proprio ambito di competenza.