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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 88Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Sezione 13 Materiali e oggetti attivi e intelligenti

La sezione 13 relativa ai materiali e oggetti attivi e intelligenti è stata rivista tenendo conto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 450/200912. Non è stato recepito alcun riferimento all'elenco delle sostanze autorizzate, che sarà pubblicato a breve termine, in quanto attualmente l'elenco europeo è vuoto.

Sezione 14 Adeguamento degli allegati Art. 41

Nel campo dei materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari vengono soppresse tutte le autorizzazioni (art. 8, 17, 26c e 26h dell'ordinanza precedente), a parte quella relativa ai processi di riciclo delle materie plastiche. L'USAV adeguerà quindi regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato più recente della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. Questa disposizione regolamenterà in via generale tutte le richieste di annuncio per le nuove sostanze degli allegati dell'ordinanza.

Allegato 2 Elenco delle sostanze autorizzate per la produzione di strati di materia plastica di materiali e oggetti di materia plastica, requisiti in merito

L'allegato 2 è basato integralmente sugli allegati del Regolamento (UE) n. 10/2011. L'elenco delle sostanze che sarà presentato sarà uguale a quello del Regolamento (UE) n. 10/2011. Questo allegato non è pubblicato nella Raccolta ufficiale bensì direttamente sul sito internet dell'ufficio.

Per il bisfenolo A (BPA), la Svizzera ha ancora il Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/201113. In questo caso particolare, malgrado i numerosi dati scientifici relativi a tale sostanza, l'USAV ritiene che detta restrizione sia giustificata e condivide quindi il parere degli esperti della Commissione europea. Il divieto che riguarda i biberon di policarbonato ridurrà in modo sensibile l'esposizione al BPA nei neonati e quindi farà aumentare il livello di protezione sanitaria. Del resto la consapevolezza relativa a questo problema ha già indotto molti industriali ad abbandonare l'uso del bisfenolo A per la fabbricazione di biberon.

Allegato 3 Dichiarazione di conformità dei materiali e oggetti di materia plastica

Recepimento dell'allegato IV del Regolamento (UE) n. 10/2011.

Allegato 4 Regole per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione dei materiali e oggetti di materia plastica

Le regole di base fanno riferimento agli allegati III e V del Regolamento (UE) n. 10/2011. Ora le regole sono più dettagliate. L'allegato 4 sostituisce il Manuale svizzero delle derrate alimentari (capitolo 48).

12 Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, GU L 135 del 30.5.2009, pag. 3.

13 Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione del 1° maggio 2011 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica, GU L

87 del 2.4.2011, pag. 1.