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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

I simulanti sono stati modificati per rappresentare il meglio possibile la composizione e le proprietà fisiche delle derrate alimentari. Un coefficiente di riduzione per i grassi è stato introdotto per tenere conto del fatto che una persona non mangia 1 kg di grassi al giorno, bensì al massimo 200 g. Le espressioni dei risultati delle prove di migrazione di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 10/2011 sono state recepite in questo allegato.

Allegato 5 Sistema di garanzia della qualità per i processi di riciclo di plastica destinata al contatto con le derrate alimentari

Recepimento dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 282/2008.

Allegato 6 Sostanze autorizzate nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata e limitazioni a cui sono soggette

Ripresa senza modifiche dell'allegato 2 dell'ordinanza precedente.

Allegato 7 Elenco delle sostanze ammesse nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte con una vernice derivata da cellulosa e limitazioni a cui sono soggette

Ripresa senza modifiche dell'allegato 3 dell'ordinanza precedente.

Allegato 8 Valori limite di rilascio di piombo e di cadmio per i materiali e gli oggetti di ceramica, vetro, smalto e simili

Ripresa senza modifiche dell'allegato 4 dell'ordinanza precedente.

Allegato 9 Materiali e oggetti di silicone che, conformemente all'uso previsto, possono entrare in contatto con le derrate alimentari, e requisiti ad essi relativi

Ripresa dell'allegato 5 dell'ordinanza precedente e adattamento in funzione delle nuove valutazioni fatte per la plastica e gli inchiostri per imballaggi.

Allegato 10 Elenco delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito

L'elenco delle sostanze ammesse è stato rivisto per tenere conto dello stato più recente della scienza e della tecnica e del diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. Le principali modifiche sono le seguenti:

- Alcune sostanze della Parte B (sostanze non valutate) sono state spostate nella Parte A (sostanze valutate) sulla base del Regolamento (UE) n. 10/2011 sulle materie plastiche oppure della valutazione dell'EFSA o effettuata nell'ambito della collaborazione tra l'USAV e le autorità tedesche del BfR. La valutazione delle sostanze effettuata in collaborazione con le autorità tedesche (BfR), che stanno concludendo anche la regolamentazione relativa agli inchiostri per imballaggi, ha lo scopo di produrre un elenco delle sostanze valutate che sia identico in Svizzera e in Germania.

- Nuove sostanze sono state aggiunte in seguito agli annunci eseguiti dalle aziende.