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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

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II. Note relative alle singole disposizioni

Capitolo 1: Campo di applicazione e principi Art. 1

L’ordinanza definisce i principi generali e i requisiti riguardanti le informazioni sulle derrate alimentari. Stabilisce inoltre che il termine «informazione» deve comprendere anche la pubblicità. Si applica anche alle derrate alimentari vendute alle imprese di ristorazione e stabilisce che sono fatti salvi i requisiti specifici dei prodotti.

Art. 2: Definizioni

Dato l’elevato numero di termini da definire in questa ordinanza, essi vengono definiti

nell’allegato 1.

Capitolo 2: Indicazioni obbligatorie sulle derrate alimentari

Sezione 1: Contenuto e forma

Art.3: Indicazioni obbligatorie

Nell’articolo 3 vengono stabilite le indicazioni obbligatorie per le derrate alimentari. Questa disposizione si distingue dall’articolo 2 OCDerr per il fatto che d’ora in avanti anche la dichiarazione del valore nutritivo sarà obbligatoria per tutte le derrate alimentari. Sono previste alcune eccezioni riportate nell’allegato 10. Per quanto riguarda l’indicazione di un indirizzo vi è una differenza rispetto al regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale prevede l’obbligo di fornire il nome e l’indirizzo di chi importa nell’UE. Inoltre l’articolo 9 dello stesso regolamento stabilisce l’obbligo di indicare anche la quantità netta. In Svizzera tutte le informazioni riguardanti le indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati sono disciplinate dall’Ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ)4. Essa si applica anche alle derrate alimentari e deve essere presa in considerazione per l’etichettatura. Le indicazioni possono essere espresse in parole o numeri e integrate da pittogrammi o simboli. Nel caso di etichette molto piccole (< 10 cm2) alcune indicazioni possono essere messe a disposizione del consumatore anche in altro modo.

Art. 4: Presentazione delle indicazioni obbligatorie

Nel caso di derrate alimentari preimballate, al momento della consegna le indicazioni obbligatorie devono essere apposte direttamente sull’imballaggio o sull’etichetta in modo leggibile e in posizione ben visibile. Esse non devono essere coperte da immagini, ecc. e devono rispettare la dimensione di carattere minima di 1,2 mm. Nell’UE è previsto che accanto ai requisiti concernenti la leggibilità vengano emesse ulteriori precisazioni sotto forma di atti di esecuzione. Poiché non sono ancora disponibili, non è stato possibile tenerne conto nella presente ordinanza. Attualmente può essere stabilito solo il rispetto della dimensione di carattere minima e l’utilizzo di una scritta leggibile e indelebile. Non appena saranno disponibili gli atti di esecuzione, anche la Svizzera recepirà tali disposizioni importanti per i consumatori, al fine di garantire loro lo stesso livello di tutela dell’UE. Per garantire il rispetto di una dimensione di carattere minima anche nel caso di confezioni piccole, è stato stabilito che essa non deve essere inferiore a 0,9 mm. Inoltre la denominazione specifica e il tenore alcolico devono figurare nello stesso campo visivo, al fine di rendere disponibili tutte le informazioni

4 RS 941.204