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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1045Fedlex · Progetto

Derrate alimentari di origine vegetale,

i funghi e il sale commestibile O. del DFI RU 2015

di cui burro di cacao, e almeno 12 per cento in massa

sostanza secca di cacao sgrassata almeno 14 per cento in massa

6.3 Cioccolato di copertura

Se la denominazione cioccolato viene completata con l’indicazione «di copertura», il prodotto deve rispondere alle caratteristiche seguenti:

Sostanza secca di cacao totale almeno 35 per cento in massa

di cui burro di cacao, e almeno 31 per cento in massa

sostanza secca di cacao sgrassata almeno 2,5 per cento in massa

6.4 Cioccolato alle nocciole gianduia

6.4.1 Se la denominazione cioccolato viene completata con l’indicazione «alle nocciole gianduia» (o una designazione derivante da «gianduia»), il prodotto deve essere fabbricato con cioccolato che presenta le caratteristiche seguenti:

a. Sostanza secca di cacao totale almeno 32 per cento in massa

(riferita alla parte di cioccolato)

b. Sostanza secca di cacao sgrassata almeno 8 per cento in massa

(riferita alla parte di cioccolato)

c. Nocciole finemente macinate almeno 20 per cento in massa e

al massimo 40 per cento

(riferito al prodotto finito)

6.4.2 È permessa l’aggiunta di:

a. latte o sostanza secca di latte ottenuta per evaporazione, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5 per cento di sostanza secca di latte,

b. mandorle, nocciole e altre noci, intere o in pezzi, se il peso di tali ingredienti,

compreso quello delle nocciole macinate, non supera il 60 per cento del peso totale del prodotto.

7. Prodotti a base di cioccolato al latte

7.1 Cioccolato al latte

Prodotto ottenuto con prodotti di cacao, sorte di zuccheri e latte o prodotti di latte, che, fatti salvi i numeri 7.2–7.4, presenta le caratteristiche seguenti (calcolo secondo l’art. 53):

a. Sostanza secca di cacao totale almeno 25 per cento in massa

b. Sostanza secca di latte almeno 14 per cento in massa di latte

intero parzialmente o completamente disidratato, latte parzialmente o completamente scremato o panna, oppure di panna, burro o grasso di latte parzialmente o completamente disidratati