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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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2 I prodotti della pesca freschi sono prodotti non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera controllata. Ai fini della conservazione, i prodotti sono stati refrigerati, ma non sottoposti ad altri trattamenti.

3 I prodotti della pesca preparati sono prodotti non trasformati sottoposti a processi, quali l’eviscerazione, la decapitazione, l’affettatura, la sfilettatura o la tritatura, che ne hanno modificato l’integrità anatomica.

4 I prodotti della pesca trasformati sono prodotti della pesca freschi, preparati o trasformati che sono stati ulteriormente trasformati.

Art. 17 Denominazione specifica

1 La denominazione specifica per i prodotti della pesca deve comprendere:

a. l'indicazione della specie animale, indicante la denominazione comune e scientifica;

b. la denominazione «prodotto della pesca» o una denominazione usuale nel ramo.

2 Nella denominazione specifica per i prodotti della pesca devono essere inoltre indicati gli ingredienti estranei al pesce e inusuali.

3 Per i prodotti della pesca che sembrano costituiti da un unico pezzo di pesce, ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata per mezzo di altri ingredienti, tra cui additivi ed enzimi alimentari, oppure mediante sistemi diversi, la denominazione specifica deve essere completata con la menzione «pesce ricomposto».

Art. 18 Ulteriore caratterizzazione e imballaggio

1 L’etichettatura dei prodotti della pesca deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 OID12, le seguenti indicazioni:

a. il metodo di produzione «pescato in», «pescato in acque dolci» o «allevato»;

b. la categoria di attrezzi da pesca impiegati, di cui all’allegato 3.

2 Il capoverso 1 non si applica a piccoli quantitativi di prodotti della pesca consegnati direttamente ai consumatori dai pescatori o dai produttori dell’acquacoltura.

3 La denominazione specifica e le informazioni riguardanti il metodo di produzione e la categoria di attrezzi da pesca impiegati devono essere presenti in ogni fase della catena alimentare.

4 Per l’immissione sul mercato, i prodotti della pesca trattati ai sensi dell’articolo 42 dell’ordinanza del DFI del...13 sui requisiti igienici (ORI) devono essere muniti di un certificato del fabbricante, dal quale risulta il genere di trattamento a cui sono stati sottoposti. Fa eccezione la consegna diretta ai consumatori.

12RS …

13 RS 817.024.1