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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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5 In deroga alle disposizioni dell’allegato 2 parte A numero 2 OID, per i seguenti prodotti della pesca la denominazione specifica non deve essere seguita dall’indicazione «scongelato»:

a. i prodotti che sono stati surgelati ai fini della tutela della salute in conformità con l’articolo 42 ORI;

b. i prodotti che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o a una combinazione di questi processi.

6 I prodotti della pesca freschi, preparati, surgelati o trasformati appartenenti alla famiglia delle Gempylidae, in particolare Ruvettus pretiosus e Lepidocybium flavobrunneum, possono essere immessi sul mercato soltanto sotto forma di prodotti confezionati o imballati. Sull’etichetta di questi prodotti della pesca devono figurare:

a. le modalità di preparazione o di cottura;

b. un’indicazione in merito al rischio connesso alla possibile presenza di sostanze con effetti gastrointestinali avversi;

c. oltre alla denominazione specifica, il nome scientifico.

7 I prodotti della pesca fabbricati con l’aggiunta dell’enzima transglutaminasi devono recare la menzione: «Non adatto alle persone affette da celiachia». Ciò si applica unicamente ai prodotti che non hanno subito alcun trattamento termico e sono destinati a essere consumati senza essere riscaldati. I prodotti della pesca consegnati sfusi devono recarne menzione scritta.

Art. 19 Restrizioni

1 I prodotti della pesca contenenti biotossine, come la ciguatossina o le tossine che paralizzano i muscoli, non possono essere immessi sul mercato.

2 Sono esclusi i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini che soddisfano i requisiti del regolamento (CE)

n. 853/200414.

3 I prodotti della pesca non trasformati appartenenti alle seguenti categorie di specie sono considerati impropri al consumo da parte dell’essere umano, qualora dal controllo organolettico emergano dubbi circa la loro freschezza e i controlli chimici dimostrino che i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT) sono superati:

a. Sebastes spp., Helicolenus dactylopterus e Sebastichthys capensis;

b. specie appartenenti alla famiglia dei Pleuronectidae a eccezione dell’halibut: Hippoglossus spp.;

c. Salmo salar, specie appartenenti alla famiglia dei Merluciidae e specie appartenenti alla famiglia dei Gadidae.

14 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2014, GU L 307 del 28.10.2014, pag. 28.