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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Capitolo 7: Lumache e cosce di rana

Art. 20 Specie di lumache ammesse

Sono ammessi come derrate alimentari i gasteropodi terrestri delle seguenti specie:

a. Helix pomatia Linné;

b. Helix aspersa Muller;

c. Helix lucorum;

d. famiglia degli acatinidi.

Art. 21 Cosce di rana

1 Le cosce di rana sono le parti posteriori di rane della specie Rana (famiglia dei Ranidae).

2 Devono essere sezionate trasversalmente dietro le membra anteriori, eviscerate e spellate.

Art. 22 Denominazione specifica

La denominazione specifica per le lumache e le cosce di rana deve comprendere un’indicazione della specie animale.

Art. 23 Esame

1 Le lumache e le rane devono essere sottoposte a un esame organolettico effettuato per campionatura.

2 Se tale esame indica che possono presentare un pericolo, le lumache o le rane non possono essere utilizzate per il consumo umano.

Capitolo 8: Insetti

Art. 24 Specie di insetti ammesse

Sono ammessi come derrate alimentari gli insetti delle seguenti specie:

a. Tenebrio molitor nella fase larvale;

b. Acheta domesticus;

c. Locusta migratoria.

Art. 25 Denominazione specifica

La denominazione specifica per gli insetti deve comprendere un’indicazione della specie animale indicante la denominazione comune e scientifica.