Avamprogetti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1071Fedlex · Progetto
Capitolo 7: Lumache e cosce di rana
Art. 20 Specie di lumache ammesse
Sono ammessi come derrate alimentari i gasteropodi terrestri delle seguenti specie:
a. Helix pomatia Linné;
b. Helix aspersa Muller;
c. Helix lucorum;
d. famiglia degli acatinidi.
Art. 21 Cosce di rana
1 Le cosce di rana sono le parti posteriori di rane della specie Rana (famiglia dei Ranidae).
2 Devono essere sezionate trasversalmente dietro le membra anteriori, eviscerate e spellate.
Art. 22 Denominazione specifica
La denominazione specifica per le lumache e le cosce di rana deve comprendere un’indicazione della specie animale.
Art. 23 Esame
1 Le lumache e le rane devono essere sottoposte a un esame organolettico effettuato per campionatura.
2 Se tale esame indica che possono presentare un pericolo, le lumache o le rane non possono essere utilizzate per il consumo umano.
Capitolo 8: Insetti
Art. 24 Specie di insetti ammesse
Sono ammessi come derrate alimentari gli insetti delle seguenti specie:
a. Tenebrio molitor nella fase larvale;
b. Acheta domesticus;
c. Locusta migratoria.
Art. 25 Denominazione specifica
La denominazione specifica per gli insetti deve comprendere un’indicazione della specie animale indicante la denominazione comune e scientifica.