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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 32 Denominazione specifica del brodo di carne

Deve essere indicata la specie animale dalla quale sono ottenuti i brodi di carne.

Art. 33 Gelatina di carne

1 La gelatina di carne è una massa gelatinosa fabbricata cuocendo a fondo tendini, cartilagini, ossi e simili. con aggiunta di ingredienti quali condimenti, spezie, sale commestibile o sorte di zuccheri.

2 Può essere preparata anche a base di gelatina commestibile.

3 Stemperata in acqua, riscaldata e versata in stampi, deve dare al raffreddamento una massa gelatinosa.

Capitolo 10: Oli e grassi commestibili di origine animale e prodotti derivati

Sezione 1: Oli commestibili di origine animale

Art. 34 Definizione

Gli oli commestibili di origine animale sono ottenuti dai tessuti adiposi di carcasse e pesci idonei al consumo umano. Essi sono costituiti prevalentemente da esteri glicerici degli acidi grassi naturali. Gli oli commestibili sono liquidi a temperatura ambiente.

Art. 35 Requisiti degli oli commestibili di origine animale

Negli oli commestibili il grado di acidità per 100 g di olio non deve superare 10 ml NaOH (1 mole/l).

Art. 36 Requisiti degli oli di pesce

1 Le materie prime impiegate per la preparazione degli oli di pesce destinati all’alimentazione umana devono:

a. provenire da prodotti della pesca idonei al consumo;

b. provenire da aziende, pescherecci compresi, notificati conformemente all’articolo 20 ODerr o autorizzati conformemente all’articolo 21 ODerr;

c. essere trasportate e depositate osservando modalità igienicamente ineccepibili;

d. essere refrigerate appena possibile e depositate alle temperature stabilite nell’articolo 44 ORI15.

2 È possibile evitare la refrigerazione se:

15 RS 817.024.1