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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 39 Requisiti

1 Le materie prime per grassi di origine animale e ciccioli devono:

a. provenire da animali che sono stati macellati in un macello omologato e sono risultati idonei al consumo umano a seguito di un’ispezione ante mortem e post mortem; e

b. essere costituite da tessuti adiposi e ossa contenenti il meno possibile di sangue e di impurità.

2 Per la fusione delle materie prime ai fini della produzione di grassi commestibili non possono essere utilizzati solventi.

3 I grassi commestibili fusi devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5.

Art. 40 Denominazione specifica

1 Per il grasso commestibile di origine animale deve essere indicata la specie animale dalla quale è ottenuto.

2 Per i grassi ricavati per fusione dal tessuto adiposo del maiale è autorizzato l’uso della denominazione «strutto».

3 Il grasso commestibile che soddisfa i requisiti dell’allegato 5 può essere caratterizzato nel modo corrispondente.

4 Le miscele di grassi commestibili devono essere designate come «grasso da cucina» oppure «grasso commestibile». Se sono impiegati esclusivamente grassi animali è permessa la designazione «grasso animale». Sono fatte salve le disposizioni sulla caratterizzazione di cui all’allegato 4 parte B OID18.

5 La denominazione specifica può essere effettuata anche mediante la menzione delle diverse materie prime utilizzate.

Capitolo 11: Latte

Sezione 1: Definizioni e principi

Art. 41

1 Il latte è tutto il prodotto della mungitura di uno o più mammiferi di cui all’articolo 2 lettera a munti regolarmente.

2 Il latte crudo è latte che non è stato riscaldato a una temperatura superiore a 40 °C né sottoposto ad altri trattamenti dalle conseguenze simili.

3 Il latte è ritenuto pronto al consumo, se è stato sottoposto a un trattamento conformemente all’articolo 49 dell’ORI19. È eccettuato il latte ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 ORI.

18RS …

19 RS 817.024.1