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Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 12 pagine

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Energia

Art. 9f Informazione dell’opinione pubblica

1L’UFE informa l’opinione pubblica in merito agli aspetti importanti riguardanti lo sviluppo della rete e le possibilità di partecipazione alla procedura.

2I Cantoni informano l’opinione pubblica sugli aspetti regionali importanti dello sviluppo della rete sul territorio del loro Cantone; a tale proposito la Confederazione può stipulare accordi di prestazioni con i Cantoni.

Art. 15 cpv. 1, cpv. 2, cpv. 3 seconda e terza frase e cpv. 3bis

1Per costi computabili si intendono i costi d’esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. I costi d’esercizio e i costi del capitale dei sistemi di misurazione intelligenti prescritti dalla legge e installati presso il consumatore finale sono sempre considerati costi computabili. Essi comprendono un utile d’esercizio adeguato.

2Per costi d’esercizio si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti o con i sistemi di misurazione intelligenti installati presso il consumatore finale. Tra questi si annoverano in particolare:

a. i costi delle prestazioni di servizio relative al sistema;

b. i costi di manutenzione delle reti;

c. le rimunerazioni a enti pubblici e a terzi per la concessione di diritti e servitù connessi all’esercizio della rete;

d. i costi di progetto per misure d’informazione da parte delle imprese e gli emolumenti riscossi dai gestori di rete ai sensi dell’articolo 3biscapoverso 2 della legge sugli impianti elettrici14.

3… Tra questi si annoverano in particolare anche i costi per misure di prevenzione, protezione, ripristino e sostituzione in virtù della legislazione in materia di protezione dell’ambiente, inclusa la legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio nonché i costi per misure innovative di reti intelligenti. Sono computabili come costi del capitale al massimo:

a. gli ammortamenti calcolatori;

b. gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti.

3bisIl Consiglio federale definisce nel dettaglio i costi d’esercizio e del capitale computabili.

Art. 20 cpv. 2 lett. d-h

1La società di rete provvede costantemente all’esercizio non discriminatorio, affidabile e performante della rete di trasporto quale base essenziale per l’approvvigionamento sicuro della Svizzera. Essa determina le capacità di trasporto transfrontaliere assicurando il coordinamento con i gestori di rete dei Paesi limitrofi.

2In particolare, la società di rete:

14 RS 734.0