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Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 12 pagine
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Impianti elettrici a corrente debole e a corrente forte
4Il Consiglio federale può prevedere che si rinunci a un interramento parziale o completo anche laddove il fattore dei costi aggiuntivi sia rispettato o risulti inferiore, qualora i vantaggi risultanti per il territorio e l’ambiente siano complessivamente maggiori.
Art. 15d
1L’approvvigionamento di energia elettrica è di interesse nazionale.
2In particolare, sono da considerare di importanza nazionale gli impianti della rete di trasporto che soddisfano i requisiti dell’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)6.
3Il Consiglio federale può attribuire un’importanza nazionale anche a singoli impianti di reti di distribuzione ad alta tensione strettamente necessari per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di singole regioni del Paese o di infrastrutture di rilevanza nazionale, o collegati a impianti di produzione a loro volta di interesse nazionale.
4Se l’autorità preposta all’approvazione ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 deve decidere in merito all’autorizzazione della costruzione, dell’ampliamento o del rinnovo di un impianto giusta il capoverso 2 o 3, nel ponderare gli interessi l’interesse nazionale della realizzazione di questi progetti è da considerarsi fondamentalmente equivalente agli altri interessi nazionali. Nel caso l’oggetto rientri in un inventario di cui all’articolo 5 LPN, può essere presa in considerazione una deroga alla conservazione intatta.
Titolo prima dell’art. 15e
IIIa. Procedura del piano settoriale
Art. 15e
1I progetti che incidono notevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente devono essere fissati in un piano settoriale ai sensi della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio7.
2Il Consiglio federale disciplina le eccezioni all’obbligo di un piano settoriale.
Art. 15f
1L’Ufficio federale dell’energia (UFE) decide in merito alla necessità di svolgere una procedura del piano settoriale.
2A tale scopo l’UFE consulta preliminarmente i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni interessati. Esso può concordare con determinati servizi che, in casi semplici, questi non vengano consultati.
6 RS 451
7 RS 700