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Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 12 pagine
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Impianti elettrici a corrente debole e a corrente forte
3Il Consiglio federale precisa le ulteriori informazioni da riportare nel piano pluriennale. Per i gestori delle reti di distribuzione può prevedere deroghe all’obbligo di presentare un piano pluriennale.
4La società nazionale di rete pubblica i piani pluriennali esaminati dalla ElCom. La pubblicazione avviene solamente se:
a. non viene messa a rischio la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
b. non vengono pregiudicati gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
c. non vengono svelati segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.
Art. 9c Definizione del punto di immissione
1I gestori di rete definiscono i punti di immissione dei nuovi impianti di produzione basandosi su dati pianificatori affidabili circa l’evoluzione futura della produzione e del consumo.
2Di norma, va definito come punto di immissione il punto della rete esistente o futura che consente il raccordo più vantaggioso dal profilo tecnico ed economico.
Art. 9d Principi di pianificazione della rete
1Ogni gestore di rete definisce i principi che applica alla pianificazione della rete e li pubblica.
2Nella definizione dei principi va considerato che, di regola, la rete può essere ampliata solamente se la garanzia di una rete sicura, performante ed efficiente non può essere raggiunta attraverso un’ottimizzazione o un potenziamento.
3La ElCom può stabilire dei requisiti minimi e prevedere deroghe all’obbligo di pubblicazione di cui al capoverso 1.
Art. 9e Coordinamento della pianificazione
1I gestori di rete coordinano la propria pianificazione.
2 La società nazionale di rete coordina la pianificazione della rete di trasporto e la relativa valutazione del fabbisogno con la pianificazione dei gestori delle reti di trasporto degli Stati limitrofi e con la pianificazione dei gestori delle reti di trasporto svizzere ad alta tensione. La società nazionale di rete coinvolge adeguatamente i Cantoni e gli altri diretti interessati.
3Gli altri gestori di rete mettono a disposizione della società nazionale di rete, a titolo gratuito, le informazioni e la documentazione necessarie a coordinare la pianificazione.
4 Essi coinvolgono adeguatamente nella pianificazione i Cantoni e gli altri diretti interessati.